Per illecito civile si intende in generale qualunque fatto, doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto (art. 2043 c.c.). Colui che lo ha commesso è obbligato a risarcire il danno causato, salvi i casi di stato di necessità, di legittima difesa o di incapacità di intendere o di volere. Si ha illecito al di fuori di un preesistente rapporto obbligatorio ed anche l’obbligazione risarcitoria che ne deriva è extracontrattuale (v. più ampiamente Responsabilità civile).
Danno esistenziale – Tipicità del danno non patrimoniale – Danno contrattuale non patrimoniale: un importante “arresto” delle Sezioni Unite di Brunetto Carpino e Arianna Scacchi