L’insieme delle conseguenze derivanti dalla violazione di un obbligo giuridico previsto dal diritto internazionale (Illecito internazionale).
Più precisamente, per responsabilità internazionale s’intende il complesso degli obblighi gravanti sullo Stato che ha commesso la violazione, e dei diritti, facoltà e obblighi dello Stato il cui diritto soggettivo è stato leso. Quest’ultimo è il soggetto normalmente legittimato a far valere la responsabilità internazionale dello Stato offensore. Nel diritto internazionale, infatti, in ragione della sovrana eguaglianza dei soggetti, l’attuazione coercitiva delle norme avviene per opera degli stessi consociati (Autotutela. Diritto internazionale).
La responsabilità internazionale, disciplinata da principi consuetudinari, è altresì oggetto di un progetto di codificazione sulla responsabilità degli Stati per fatto illecito (approvato nel 2001 dalla Commissione del diritto internazionale), che, riproducendo in prevalenza tali principi, presenta alcuni aspetti evolutivi (Codificazione. Diritto internazionale).
Contenuto della responsabilità. - Di sicura natura consuetudinaria è l’obbligo dello Stato offensore di cessare immediatamente la violazione (che, di fatto, assume rilevanza solo per l’illecito continuato), cui si unisce l’obbligo di prestare garanzie di non ripetizione dell’illecito. In secondo luogo, vi è l’obbligo di riparare i danni arrecati, materiali o morali. La riparazione può avvenire in forma specifica, ripristinando lo stato di cose anteriore alla violazione (restitutio in integrum), oppure – se ciò è materialmente impossibile o eccessivamente oneroso – mediante il risarcimento del danno economico, compresa la perdita di profitti, se accertata. È detta, poi, soddisfazione la riparazione del danno morale (offesa all’onore o al prestigio dello Stato), spesso consistente nella presentazione di scuse solenni.
Le forme di riparazione possono combinarsi tra loro, dando luogo, per esempio, a parziale restitutio, risarcimento del danno per la parte non ripristinabile, e soddisfazione per il danno morale.
Mezzi per far valere la responsabilità. - Il diritto dello Stato leso di esigere la riparazione incontra dei limiti. Se lo Stato responsabile rifiuta la riparazione, lo Stato leso ha infatti l’obbligo di esperire, anzitutto, i mezzi ordinari di soluzione pacifica della controversia (Controversia internazionale). Solo ove detti mezzi non abbiano effetto, esso può ricorrere a contromisure, ossia compiere a sua volta uno o più atti che ledono diritti soggettivi dello Stato offensore e che, proprio perché commessi in reazione a un illecito, non sono considerati illeciti.
In passato si legittimava, così, qualsiasi ‘rappresaglia’ (che va distinta dalla ‘ritorsione’, consistente in atti inamichevoli, ma non lesivi di un diritto); attualmente, sono invece vietate le contromisure implicanti l’uso della forza militare, o contrarie ai diritti umani, al diritto umanitario o a norme internazionali imperative (Ius cogens. Diritto internazionale). Le contromisure devono inoltre essere sospese se l’illecito cessa, e se la controversia è sottoposta a regolamento arbitrale o giudiziale (Arbitrato internazionale, Corte internazionale di giustizia).
Il Progetto di codificazione prevede che dalle gravi violazioni di obblighi posti da norme imperative scaturisca, oltre alle conseguenze ordinarie, l’obbligo degli Stati di cooperare per porre fine alla violazione e di non riconoscere come legittime le situazioni da essa create (art. 41). Se, inoltre, l’obbligo violato è di natura solidale, ossia posto a tutela di interessi collettivi (protezione dei diritti umani, dell’ambiente ecc.), anche Stati diversi dallo Stato leso possono far valere la responsabilità internazionale dello Stato offensore (art. 48) adottando all’occorrenza “misure lecite” (art. 54). Quest’ultima norma lascia volutamente impregiudicata la questione di sapere quali contromisure possano essere lecitamente adottate, in base al diritto internazionale generale, da Stati cui sia dovuta l’osservanza dell’obbligo solidale, ma che non siano titolari di un diritto soggettivo specificamente leso dalla violazione.
Autotutela. Diritto internazionale