Delitto commesso da chiunque usa violenza o minaccia per opporsi a un pubblico ufficiale o a un incaricato di un pubblico servizio, mentre compie un atto di ufficio o di servizio, o a coloro che, richiesti, gli prestano assistenza (art. 337 c.p.). Scopo della norma è tutelare la libertà d’azione del pubblico ufficiale da forme illecite di coazione fisica o morale finalizzate a impedirne il pieno esercizio. La condotta può essere integrata da qualsiasi attività omissiva o commissiva posta in essere anche mediante atteggiamenti che intralciano o impediscono l’atto d’ufficio. L’elemento soggettivo è il dolo specifico consistente nel fine di ostacolare l’attività pertinente al pubblico ufficio o servizio in atto. Non vale a escludere il dolo l’ignoranza della qualificazione giuridica di pubblico ufficiale che ricopre la persona offesa, quando l’agente debba necessariamente sapere che questa esercita una pubblica funzione.