reintegrazione
reintegrazióne s. f. – Una delle possibili sanzioni del licenziamento invalido, che prevede il ripristino del rapporto di lavoro illegittimamente interrotto con conseguente diritto del lavoratore a essere reintegrato nel suo posto di lavoro con facoltà, rimessa alla scelta del lavoratore, di optare per un’indennità sostitutiva di quindici mensilità in luogo della reintegrazione e in aggiunta al risarcimento del danno per il cosiddetto periodo intermedio successivo al licenziamento. La sanzione della r. è disciplinata dall’art. 18 della legge n. 300 del 1970, da ultimo modificato con la riforma del lavoro varata nel 2012 dal governo Monti, e normalmente opera a tutela di impiegati e operai se il licenziamento è stato intimato in una unità produttiva dove sono occupati più di quindici dipendenti o da un datore di lavoro che occupa più di quindici dipendenti nel comune dove è stato posto in essere il licenziamento o, comunque, più di sessanta sull’intero territorio nazionale. Esistono due diverse tipologie di r.: la r. a effetti risarcitori pieni e la r. a effetti risarcitori limitati. In entrambe i casi la r. produce l’effetto di ripristinare il contratto di lavoro illegittimamente risolto ma ciò che cambia sono le conseguenze risarcitorie per il cosiddetto periodo intermedio che intercorre tra il momento del licenziamento e l’effettiva reintegrazione nel posto di lavoro. La r. a effetti risarcitori pieni è la sanzione applicabile per tutti i datori di lavoro e per tutti i lavoratori (dirigenti inclusi) al licenziamento nullo perchè orale, perché discriminatorio, perché intimato in concomitanza di matrimonio, perchè intimato in violazione della disciplina posta a tutela della maternità e paternità, perché determinato da un motivo illecito determinante ai sensi dell’art. 1345 cod. civ.; questa reintegrazione garantisce al lavoratore il diritto al versamento di tutti i contributi previdenziali dovuti per il periodo intermedio nonché il diritto a un risarcimento del danno pari all’ultima retribuzione globale di fatto percepita prima del licenziamento moltiplicata per il numero di mesi trascorsi dal licenziamento alla reintegrazione. La sanzione garantisce il pieno ripristino della posizione giuridica del lavoratore essendo previsto che il risarcimento del danno può essere ridotto esclusivamente detraendo quanto eventualmente percepito dal lavoratore durante il periodo intermedio per attività di lavoro prestata a favore di terzi. La r. a effetti risarcitori limitati è la sanzione che si applica al licenziamento ingiustificato, ma non nullo, intimato da datori di lavoro di medie e grandi dimensioni a operai e impiegati. Il lavoratore reintegrato ha in questo caso diritto al versamento dei contributi previdenziali per il periodo intermedio, con la sola maggiorazione degli interessi legali e comunque detratti i contributi eventualmente versati da altri datori di lavoro. Inoltre la sentenza che dispone la r. condanna il datore di lavoro a un risarcimento del danno parametrato all’ultima retribuzione globale di fatto moltiplicata per i mesi trascorsi dal licenziamento sino alla reintegrazione con il tetto massimo di dodici mensilità. Ne deriva che il tempo necessario a ottenere una pronuncia giudiziale definitiva sull’accertamento della legittimità o illegittimità del licenziamento risulta in fin dei conti neutro ai fini della quantificazione del risarcimento del danno che, in ogni caso, non può superare le dodici mensilità. È questa la novità più rilevante introdotta dalla riforma del lavoro del governo Monti. In caso di licenziamento ingiustificato, ma non nullo, la r. a effetti risarcitori limitati non è l’unica sanzione applicabile in quanto, fatta eccezione per i licenziamenti per superamento del periodo di comporto o per inidoneità fisica del lavoratore sempre assistiti dalla r. a effetti risarcitori limitati se illegittimi, spetta al giudice, nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge, decidere se applicare questa sanzione oppure la diversa sanzione dell’indennizzo risarcitorio onnicomprensivo variabile tra dodici e ventiquattro mensilità. I criteri cui il giudice si deve attenere per la modulazione della sanzione (r. o indennizzo) cambiano a seconda che si tratti di un licenziamento disciplinare, intimato per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, oppure di un licenziamento per motivi economici intimato per giustificato motivo oggettivo (v. licenziamento). Nel primo caso la r. a effetti risarcitori limitati è disposta solo se il fatto disciplinare contestato non è stato commesso dal lavoratore oppure se per quel fatto è prevista dai codici disciplinari solo la sanzione conservativa della multa o della sospensione. Nel secondo caso la r. a effetti risarcitori limitati può essere disposta dal giudice solo se il fatto posto a base del licenziamento per giustificato motivo oggettivo è manifestamente insussistente. In caso di licenziamenti collettivi, la r. a effetti risarcitori limitati opera in caso di violazione dei criteri di scelta, mentre in caso di violazioni riferite alla procedura di informazione e consultazione sindacale che precede il licenziamento collettivo trova sempre applicazione la sanzione esclusivamente economica variabile tra dodici e ventiquattro mensilità.