Nell'ambito del codice penale la tutela delle bellezze naturali è disciplinata dall'art. 734 c.p. che punisce con l’ammenda chiunque, mediante costruzioni, demolizioni, o in qualsiasi altro modo, distrugge o altera le bellezze naturali dei luoghi soggetti alla speciale protezione dell’autorità.
Tale disposizione dà attuazione all'art. 9, comma 2 , Cost. in quanto indica come obiettivo primario di tutela la salvaguardia delle bellezze naturali.
I beni tutelati dalla norma sono quelli indicati dal d.lgs. n. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, c.d. Codice Urbani), recentemente modificato dal d. lgs. n. 157/2006: gli immobili che hanno cospicui caratteri di bellezze naturali o di singolarità geologica; le ville, i giardini, i parchi (che non siano contemplati dalla legge sulle cose di interesse storico, artistico e archeologico), nonché i complessi di cose immobili contraddistinte per il loro valore estetico tradizionale.
È penalmente rilevante ogni alterazione che incida sulla bellezze naturali in modo da distruggerla o deturparla o da turbarne il godimento estetico, e che non sia inoltre momentanea o poco apprezzabile. La contravvenzione di cui all'art. 734 c.p. si configura come reato di danno in quanto la sua punibilità è subordinata alla presenza di un pregiudizio ambientale effettivo.