Sono previsti nel d.p.r. n. 361/1957, nella l. n. 61/2004 per le elezioni parlamentari, e nel d.P.R. n. 570/1960 per le elezioni degli organi delle amministrazioni comunali, delle regioni a statuto ordinario e dei consigli provinciali, al fine di tutelare la libertà di manifestazione del diritto di voto e il diritto elettorale attivo e passivo. Le varie figure di reato si distinguono a seconda che l’agente operi con falsità, corruzione, violenza e frode. Alle condanne per i reati elettorali, quando il giudice applica la pena della reclusione, segue sempre la sospensione del diritto elettorale e l’interdizione dai pubblici uffici. Il codice penale indica due delitti in materia elettorale: il delitto di attentato contro i diritti politici dei cittadini (art. 294) e quello dello scambio elettorale politico-mafioso (art. 416 ter).