Ciascuna delle parti in cui viene divisa una somma di denaro da pagare e che dovrà essere versata a scadenza fissa. La r. di un prestito è l’importo, fisso o variabile, che il debitore versa periodicamente al creditore per estinguere un debito in un intervallo di tempo pattuito; l’importo della r. è, di regola, la somma degli interessi del capitale dovuto e della quota di ammortamento, che va ad estinguere parte del debito. La vendita a rate è una compravendita nella quale il pagamento del prezzo non avviene contestualmente alla consegna della cosa, ma in una o più r.; per garantire il venditore contro l’eventuale inadempimento del compratore, può essere pattuito che l’acquisto della proprietà da parte del compratore avvenga solo con il pagamento dell’ultima r. di prezzo.
La disciplina relativa alla riscossione dei tributi prevede espressamente, a norma dell’art. 19 del d.p.r. 602/1973, la possibilità per il contribuente di chiedere la rateizzazione dei tributi, ossia delle somme iscritte a ruolo. Il presupposto necessario per la concessione della dilazione è una «situazione temporanea di obiettiva difficoltà», in cui versi il contribuente; tale presupposto è valutato discrezionalmente dall’Agente della riscossione, in presenza di situazioni di dissesto (più o meno grave) che alterino la normale solvibilità del contribuente. La rateizzazione è subordinata al buon esisto di un procedimento amministrativo, disciplinato dalla l. 241/1990. Al fine di ottenerla, il contribuente è tenuto a presentare un’istanza all’Agente della riscossione, nella quale deve essere attestata e documentata la temporanea situazione di obiettiva difficoltà. La rateizzazione non può superare le 72 r. mensili, che scadono nel giorno del mese indicato nell’atto di accoglimento dell’istanza di dilazione. Nel caso in cui il contribuente non paghi la prima r. o due r. successive alla prima, decade dal beneficio della rateizzazione, con conseguente impossibilità di usufruire nuovamente di tale modalità di pagamento per il medesimo importo. Inoltre, in quest’ultima ipotesi, l’intera somma iscritta a ruolo è riscossa immediatamente e automaticamente in un’unica soluzione dall’Agente della riscossione. A seguito delle modifiche introdotte dalla l. 241/1997, è oggi prevista, a norma dell’art. 20, anche la facoltà di rateizzare le somme (a titolo di saldo e di acconto delle imposte e dei contributi) dovute in dipendenza della dichiarazione annuale unificata dai soggetti titolari di una posizione assicurativa, in una delle gestioni amministrate dall’INPS. Questa forma di rateizzazione viene attivata a seguito di un’opzione esercitata dal contribuente in sede di dichiarazione periodica.