Attività amministrativa attraverso la quale l’ente impositore procede all’esazione dei tributi nei confronti dei contribuenti. Fase essenziale del procedimento di attuazione dei tributi, la r. è connotata dal principio di tipicità, che impone all’ente impositore di riscuotere le imposte nei casi stabiliti dalla legge, per mezzo degli atti previsti e nelle forme individuate dalla legge, e al contribuente di adempiere all’obbligazione tributaria soltanto attraverso le modalità stabilite dalla legge. La disciplina di riferimento della r. è contenuta nel d.p.r. 602/1973, la cui applicazione è stata estesa da norme speciali anche alle imposte indirette (quali l’IVA, l’imposta di registro e altri tributi), pur essendo esso dettato per le imposte sui redditi. Soggetto incaricato di procedere alla r. dei tributi, a seguito della riforma del 2006, è stata Equitalia S.p.A., società a totale capitale pubblico, sostituita dal 1° luglio 2017 dall'Agenzia delle Entrate -Riscossione.
In linea generale, si distinguono le fattispecie che legittimano il prelievo (le fattispecie della r.), dagli atti attraverso i quali tale prelievo è effettuato (le modalità della r.). Nella prima categoria rientrano: gli acconti d’imposta, le ritenute alla fonte, la dichiarazione tributaria, l’accertamento, le sentenze. Nella seconda: i versamenti diretti, le ritenute dirette e l’iscrizione a ruolo. Il modo principale di pagamento è il versamento diretto eseguito dal contribuente attraverso l’autoliquidazione o da un sostituto d’imposta attraverso la ritenuta a titolo di imposta o di acconto. Il versamento si effettua mediante delega irrevocabile a una banca, contenuta in apposito modello di pagamento denominato F24. La ritenuta diretta si realizza ogniqualvolta il sostituto è una amministrazione pubblica; si definisce diretta perché è posta in essere da un soggetto giuridico, che è parte dello stesso ente creditore dell’imposta (lo Stato). La terza modalità di r. è rappresentata dall’iscrizione a ruolo (ruolo ordinario o straordinario). Il ruolo è un elenco indicante: i soggetti debitori nei confronti del fisco, il titolo che legittima la riscossione, la natura e l’ammontare dei singoli debiti tributari. L’iscrizione al ruolo avviene per opera dell’ufficio dell’Agenzia delle Entrate competente per territorio, con riferimento al domicilio fiscale dei contribuenti. Il ruolo deve essere sottoscritto dal titolare dell’Ufficio e tale sottoscrizione conferisce a esso efficacia di titolo esecutivo. Il contribuente ha conoscenza dell’iscrizione a ruolo solo a seguito della notifica della cartella di pagamento che, a pena di decadenza, deve avvenire nei termini espressamente previsti. La cartella di pagamento è un atto che contiene: l’indicazione della pretesa fiscale, l’intimazione a pagare quanto ivi stabilito, l’avvertimento che in assenza di pagamento si procederà a esecuzione forzata, l’indicazione del responsabile del procedimento dell’iscrizione a ruolo e del responsabile del procedimento di formazione della cartella stessa. La cartella di pagamento deve essere motivata a pena di nullità. Il pagamento delle somme iscritte a ruolo deve avvenire entro 60 giorni dalla notificazione della cartella di pagamento, ma l’Ufficio può concedere dilazioni o sospensioni. La cartella di pagamento è un atto impugnabile dinanzi alle commissioni tributarie nel termine di 60 giorni dalla notifica. Se il contribuente non paga, l’Agente della r. può procedere alla esecuzione forzata dei suoi beni. Il ruolo è generalmente ordinario; il ruolo straordinario si forma quando vi è fondato pericolo per la riscossione. R. per rivalsa Modo di r. delle imposte che provoca un trasferimento del carico tributario da un soggetto a un altro. Per es., nel caso delle imposte dovute sugli stipendi, pensioni ecc., corrisposti ai propri dipendenti da enti pubblici, società e privati, questi sono tenuti a versare allo Stato le imposte stesse e hanno nei confronti dei loro dipendenti diritto di rivalsa mediante trattenuta all’atto del pagamento degli stipendi ecc. Si parla di r. per rivalsa anche nel caso dell’IVA, in cui il soggetto che svolge attività colpite da imposta addebita quest’ultima alla controparte.