Alcuni rapporti di lavoro, pur essendo rapporti di tipo subordinato (Lavoro subordinato), presentano delle specificità rispetto al modello tipizzato di cui all’art. 2094 del codice civile. Tra i rapporti di tipo speciale vengono generalmente ricompresi:apprendistato; lavoro domestico; lavoro a domicilio; lavoro intermittente; lavoro aereo e nautico; lavoro ripartito; lavoro sportivo; lavoro a tempo parziale; portierato; telelavoro. Da tale elenco emerge subito quanto diverse possano essere le peculiarità che rendono differenti, e quindi speciali, tali rapporti. In alcune fattispecie è la causa stessa del contratto che aggiunge ulteriori intenti alla finalità tipica del rapporto. Ciò avviene, per es., nel caso dell’apprendistato, dove l’elemento formativo assume un ruolo determinante. In altri casi, per es. nel pubblico impiego, è l’esigenza di tutelare gli interessi pubblici coinvolti a richiedere variazioni normative dello scambio tipico del lavoro subordinato. In altre fattispecie, la deroga dalla disciplina generale dipende dall’oggetto della prestazione (il lavoro degli atleti professionisti nello sport) o dal contesto specifico in cui la prestazione viene resa (per es., il lavoro domestico che si inserisce in una organizzazione familiare). Il concetto di specialità non è stato univocamente individuato; alcuni ritengono che possa derivare solo da alterazioni qualitative o causali del tipo, altri, invece, reputano sufficiente anche variazioni meramente quantitative. Si discute anche in merito all’esaustività della disciplina dettata per il rapporto speciale, ovvero all’applicabilità della disciplina ordinaria e generale del lavoro di tipo subordinato. Prevalente è l’opinione che la disciplina generale risulti comunque applicabile per gli istituti non oggetto di specifica attenzione della legge speciale e che quindi non operi alcun meccanismo di implicita incompatibilità, in virtù di un’applicazione analogica dell’art. 2239 del codice civile.