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Lavoro a tempo parziale

Enciclopedia on line
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Nel lavoro a tempo parziale (detto anche lavoro part-time, con espressione inglese) la prestazione lavorativa dedotta in contratto è quantitativamente inferiore a quella del normale lavoro a tempo pieno determinata dalla legge o dai contratti collettivi (art. 1, co. 2, d.lgs. n. 61/2000; art. 3 dir. CE n. 81/1997). La prima disciplina organica di legge del lavoro a tempo parziale fu introdotta nell’ordinamento italiano con l’art. 5 del d.l. n. 726/1984 (poi convertito, con modificazioni, nella l. n. 863/1984 e ora abrogato). In attuazione della dir. CE n. 97/81 del 15 dicembre 1997, una nuova disciplina del lavoro a tempo parziale è stata dettata con il d. lgs. n. 61/2000, modificato prima dal d. lgs. n. 100/2001, poi con l’art. 46 del d. lgs. n. 276/2003, che ha operato la vera riconduzione dell’istituto a una disciplina, pur sempre garantista, ma nei limiti del ragionevole, anche se, con l’art. 1, co. 44, della l. n. 247/2007 sono stati reintrodotti alcuni vincoli. La regolamentazione del lavoro a tempo parziale ha come scopo quello di attirare sul mercato del lavoro i lavoratori che altrimenti ne rimarrebbero lontani, perché non interessati o non disponibili a una giornata lavorativa a tempo pieno. La riduzione dell’orario di lavoro può avvenire secondo tre diversi modelli: il lavoro part-time orizzontale è caratterizzato da una distribuzione su tutti i giorni lavorativi della settimana con riduzione dell’orario giornaliero; il lavoro part-time verticale si ha, invece, quando l’attività lavorativa viene concentrata in alcuni giorni predeterminati della settimana, del mese o dell’anno; infine, il lavoro part-time misto è caratterizzato dalla combinazione delle due precedenti tipologie. Per il contratto di lavoro a tempo parziale è necessaria la forma scritta ad probationem, in mancanza della quale il lavoratore può ottenere la dichiarazione della sussistenza di un lavoro a tempo pieno, con effetto solo dalla data dell’accertamento giudiziale, salvo ovviamente il diritto alla retribuzione per le prestazioni effettivamente rese in precedenza. È necessario altresì che il contratto contenga l’indicazione della durata della prestazione lavorativa, nonché la sua distribuzione con riferimento alla settimana, al mese e all’anno. È però possibile inserire nel contratto stesso delle cosiddette clausole flessibili volte a variare la collocazione temporale della prestazione, o delle cosiddette clausole elastiche, volte ad aumentare la durata della prestazione nei rapporti di tipo verticale o misto. Il lavoro a tempo parziale (in attuazione della dir. CE n. 97/81) è tutelato da un generale principio di parità di trattamento del lavoratore a tempo parziale rispetto a quello del lavoratore a tempo pieno inquadrato nello stesso livello (cosiddetto lavoratore comparabile). Al part-time è inoltre applicato il principio pro rata temporis, per proporzionare alla ridotta durata della prestazione l’importo della retribuzione, di ogni trattamento economico, della contribuzione previdenziale e dell’anzianità contributiva.

Voci correlate

Retribuzione

Orario di lavoro

Vedi anche
Orario di lavoro Qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell’esercizio della sua attività o delle sue funzioni (art. 1, co. 2, lett. a, d. lgs. n. 66/2003). Le principali fonti normative in materia sono rappresentate dall’art. 2107 c.c. che rinvia alle leggi speciali ... Retribuzione Il codice civile (art. 2099), definisce la retribuzione come il compenso dovuto al dipendente quale corrispettivo per la prestazione resa. Il codice disciplina i modi e i tempi di corresponsione della retribuzione e stabilisce in particolare che debba essere erogata, in denaro e periodicamente, con le ... Contratti collettivi di lavoro Accordi tra uno o più datori di lavoro e una o più organizzazioni di lavoratori, volti a stabilire il trattamento minimo garantito a questi ultimi e le condizioni di lavoro alle quali dovranno conformarsi i singoli contratti individuali di lavoro stipulati sul territorio nazionale. A tal fine si distingue ... contributo In scienza delle finanze, l’entrata di parte corrente che lo Stato percepisce per avere realizzato opere di pubblica utilità da tutti coloro che possano ricavarne vantaggio o particolari benefici economici. L’ammontare del contributo è normalmente inferiore al costo totale effettivo del servizio reso. ...
Categorie
  • DIRITTO DEL LAVORO in Diritto
Tag
  • CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE
  • ORARIO DI LAVORO
Vocabolario
tèmpo
tempo tèmpo s. m. [lat. tĕmpus -pŏris, voce d’incerta origine, che aveva solo il sign. cronologico, mentre quello atmosferico (cfr. al n. 8) era significato da tempestas -atis]. – 1. L’intuizione e la rappresentazione della modalità secondo...
lavóro
lavoro lavóro s. m. [der. di lavorare]. – 1. a. In senso lato, qualsiasi esplicazione di energia (umana, animale, meccanica) volta a un fine determinato: il l. dell’uomo, dei buoi, di un cavallo, di una macchina, del computer; l. muscolare,...
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