Tecnicamente, nel diritto processuale civile, il procuratore è colui che, munito di procura ad litem, esercita il ministero di difensore in giudizio (art. 82 s. c.p.c.).
Prima dell’intervento della l. n. 27/1997 poteva ricoprire il ruolo di difensore solo chi risultava iscritto nell’albo dei procuratori legali e limitatamente agli uffici giudiziari del distretto collegato all’ordine circondariale di iscrizione. Alla distinzione tra ministero del difensore e assistenza dell’avvocato corrispondevano pertanto differenti qualifiche professionali, anche se cumulabili in capo allo stesso soggetto. A seguito della l. n. 27/1997 l’unica figura rimasta è dunque quella dell’avvocato; tuttavia, se munito di procura, egli può esercitare nel giudizio il peculiare ruolo di difensore ovvero di procuratore.
Benché il termine procura evochi il fenomeno della rappresentanza, tra le due nozioni non sussiste un rapporto di specie/genere, in quanto il procuratore deriva i propri poteri direttamente dalla legge (art. 84 c.p.c.) anche se in forza di un atto di investitura proveniente dalla parte.
Procura. Diritto processuale civile