Nel linguaggio economico, incremento di valore, differenza positiva fra due valori dello stesso bene riferiti a momenti diversi. Ne sono esempio: le p. ottenute da un’impresa mediante il realizzo di beni posseduti, che concorrono a formare il reddito imponibile dell’anno in cui il bene è stato realizzato; le p. delle riserve auree della banca centrale in conseguenza di una svalutazione della moneta; la p. professionale di titoli, differenza tra prezzo di acquisto e prezzo di vendita di valori azionari lucrata da operatori di borsa e assoggettabile a imposta.
Nelle società per azioni, in occasione di fusioni o concentrazioni, possono accertarsi p., cioè differenze fra il valore reale di alcuni beni e quello per cui sono iscritti in bilancio. Per agevolare le fusioni possono essere stabilite agevolazioni fiscali nella tassazione delle p. così accertate.
In diritto tributario, ai sensi del t.u. 917/1986, le p. patrimoniali dei beni relativi all’impresa, diversi da quelli idonei a produrre ricavi, concorrono a formare il reddito d’impresa nei casi in cui: sono realizzate mediante cessione a titolo oneroso; sono realizzate mediante risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento dei beni; sono iscritte in bilancio; i beni vengono destinati al consumo personale o familiare dell’imprenditore, assegnati ai soci o destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa. La p. è data dalla differenza positiva tra valore riconoscibile, cioè valore che il contribuente e l’ufficio tributario munito della potestà di accertamento possono legittimamente attribuire a un qualunque bene del patrimonio d’impresa, e valore fiscalmente riconosciuto, risultante dalle scritture contabili e pari al costo non ammortizzato. Nelle prime due ipotesi il valore riconoscibile è costituito dal corrispettivo conseguito o dall’indennizzo percepito; nella terza ipotesi, per es., dalla rivalutazione del cespite; nella quarta ipotesi dal valore normale del bene destinato al consumo. Per quanto attiene alle modalità di tassazione nelle prime due ipotesi di realizzo in senso stretto, al contribuente è riconosciuta la facoltà di optare fra la rilevanza immediata della p. realizzata, ovvero la sua rateizzazione in quote costanti nell’esercizio stesso e nei quattro successivi. Nel d.p.r. sono tra l’altro contemplate le p. speculative che concorrono a formare il reddito d’impresa nei casi in cui: sono realizzate mediante la lottizzazione di terreni, o l’esecuzione di opere intese a renderli edificabili e la successiva vendita, anche parziale, dei terreni o degli edifici; sono realizzate mediante immobili acquistati o costruiti da non più di 5 anni; sono realizzate mediante cessione a titolo oneroso di partecipazioni sociali, superiori al 2%, al 5% o al 15% del capitale della società secondo che si tratti di azioni ammesse alla borsa o al mercato ristretto, di altre azioni o di partecipazioni non azionarie; sono realizzate mediante cessione a termine di valute estere. Le p. speculative relative alla terza e quarta ipotesi sono sottoposte a un’imposta sostitutiva, escluse quelle realizzate mediante cessione a titolo oneroso di valori mobiliari quotati nei mercati ufficiali (d.l. 372/9 sett. 1992, convertito in l. 429/5 nov. 1992). Infine la l. 503/8 ag. 1994 prevede la possibilità di rateizzare le p. sulle partecipazioni in 5 esercizi a condizione che siano iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie per tre esercizi consecutivi.