Provvedimento con cui la pubblica amministrazione dispone coattivamente la privazione o la limitazione del godimento di un bene, incidendo sulla sfera patrimoniale dei privati. Può essere disposta per l’esecuzione di opere di pubblica utilità, qualora l’avvio dei lavori sia caratterizzato da una particolare urgenza, tale da non consentire di attendere i tempi previsti per l’espletamento della procedura ordinaria di espropriazione (v. Espropriazione per pubblica utilità). In questi casi, ai sensi dell’art. 22 bis del d.p.r. 327/2001 (testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità), l’autorità espropriante adotta, senza particolari indagini o formalità, un decreto motivato con il quale determina in via provvisoria l’indennità di espropriazione e dispone l’occupazione anticipata dei beni immobili necessari. L’esecuzione dell’occupazione, preordinata alla realizzazione dell’espropriazione, deve avvenire nel termine perentorio di 3 mesi dalla data di emanazione del relativo decreto, che in ogni caso perde efficacia qualora il decreto di esproprio non sia emanato nel termine previsto dalla dichiarazione di pubblica utilità, ovvero in quello di 5 anni, decorrenti dalla data in cui diviene efficace l’atto che dichiara la pubblica utilità dell’opera.
Nell’ambito del procedimento espropriativo, accanto all’occupazione di beni immobili per ragioni d’urgenza si rinviene l’occupazione temporanea di aree non soggette a esproprio, cui si ricorre qualora risulti necessario per la corretta esecuzione dei lavori. L’occupazione temporanea è disposta con ordinanza, che viene eseguita secondo la disciplina di cui all’art. 49 del testo citato. In entrambe le fattispecie sopra descritte al proprietario è corrisposta una indennità di occupazione, quantificata ai sensi dell’art. 50 del d.p.r. 327/2001.
L’occupazione d’urgenza può dare luogo alla cosiddetta occupazione appropriativa, definita anche espropriazione indiretta o accessione invertita. Si tratta di un istituto di creazione giurisprudenziale che consiste nell’acquisto a titolo originario, da parte dell’amministrazione, della proprietà del suolo occupato in modo illegittimo (bene immobile occupato senza titolo o in base a un provvedimento divenuto inefficace), qualora la realizzazione di un’opera pubblica determini una modifica irreversibile delle caratteristiche e della destinazione del medesimo fondo. Parte della dottrina e della giurisprudenza sono contrarie all’introduzione e al consolidamento di un simile istituto, ritenendolo peraltro non conforme ad alcune disposizioni di rango comunitario.
Espropriazione per pubblica utilità