MODELLO (XXIII, p. 512; App. I, p. 856)
Per la sperimentazione tecnica su modelli, v. costruzioni, in questa App.
Diritto.
La disciplina giuridica dei modelli di utilità, dei modelli e digegni ornamentali è ora affidata agli articoli 2592-2594 cod. civ. del 1942, al r. decr. 25 agosto 1940, n. 1411, e al r. decr. (regolamento) 31 ottobre 1941, n. 1354. È chiamata modello di utilità un'invenzione o innovazione, atta a conferire particolare efficacia o comodità di applicazione o di impiego a macchine (o parti di esse), strumenti utensili o oggetti; essa consiste in particolari conformazioni, disposizioni, configurazioni o combinazioni di parti. Il modello di utilità presuppone, pertanto, un'invenzione (o più invenzioni) in senso stretto (v. privativa, in XXVIII, p. 254; invenzione, in questa App.), della quale (o delle quali) costituisce particolare perfezionamento tecnico, ai fini dell'attuazione.
Il diritto esclusivo di attuare tale modello, di disporne e di fare commercio dei prodotti cui si riferisce, spetta a chi abbia ottenuto, in conformità della legge, dall'ufficio centrale dei brevetti, il relativo brevetto; ma il brevetto per una macchina nel suo complesso non comprende la protezione delle singole parti di essa macchina.
È modello o disegno ornamentale quello che sia atto a dare, a un prodotto industriale, uno speciale ornamento sia per la forma, sia per una particolare combinazione di linee, di colori o di altri elementi. Il diritto esclusivo di attuare il modello o disegno, di disporne e di far commercio dei prodotti in cui il modello o disegno è attuato, spetta a chi abbia ottenuto, in conformità della legge, il relativo brevetto. Proteggendo il modello o disegno ornamentale, si protegge l'arte industriale (o arte applicata) come l'oreficeria, l'arte del ferro battuto, la ceramica, l'arte vetraria, la legatoria artistica, i ritrovati della moda e simili. I brevetti di cui sopra, che sono concessi previa istruttoria, durano quattro anni; dopo subentra il cosiddetto pubblico dominio, ossia la possibilità di utilizzazione del modello o disegno da parte di chicchessia. Se il modello o disegno sia opera di dipendente, questi ha diritto ad esserne riconosciuto inventore o ideatore.
Bibl.: F. Messineo, Manuale di dir. civ. e comm., II, Milano 1946; G. Valeri, Manuale di dir. comm., II, Firenze 1946; Auletta, in Commentario del cod. civ., Libro quinto (del lavoro), Bologna-Roma 1947.