Per minima unità colturale si intendeva l’estensione di terreno necessaria e sufficiente per il lavoro di una famiglia agricola e, in caso di terreno non appoderato, per esercitare una conveniente coltivazione secondo le regole della buona tecnica agraria (art. 846 c.c.); gli atti (come alienazioni o frazionamenti) che non avessero rispettato la minima unità colturale sarebbero stati annullabili (art. 848 c.c.). La determinazione della minima unità colturale, che avrebbe dovuto essere effettuata distintamente per zone con provvedimento di un’«autorità amministrativa» (art. 847 c.c.) non specificata, non è mai concretamente avvenuta. Infine, l’art. 7 del d.lgs. 29 marzo 2004, n. 99 ha abrogato gli artt. 846-848 c.c.