Delitto commesso da chiunque, vantando un’efficace influenza su un pubblico ufficiale e su un incaricato di un pubblico servizio, riceve o fa dare o fa promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione verso il pubblico ufficiale o impiegato (art. 346 c.p.). Il bene giuridico protetto dalla norma è il prestigio della pubblica amministrazione. L’elemento soggettivo è il dolo generico. La pena è la reclusione da 1 a 5 anni, aumentabile se il colpevole pone in essere una delle condotte indicate dalla norma con il pretesto di dover comprare il favore di un pubblico ufficiale o impiegato, o di doverlo remunerare.