Le luci sono finestre (o altre aperture) sul fondo vicino che permettono il passaggio di luce ed aria ma non permettono di affacciarsi; le vedute (o prospetti) sono invece aperture che permettono di affacciarsi e di guardare di fronte, obliquamente o lateralmente. Il legislatore prescrive che le luci devono avere il lato inferiore a un’altezza non minore: a) di due metri e mezzo dal pavimento o dal suolo del luogo a cui si vuole dare luce ed aria, se sono situate al piano terreno, e non minore di due metri se sono situate ai piani superiori; b) di due metri e mezzo dal suolo del fondo vicino, a meno che il locale non sia in tutto o in parte a livello inferiore al suolo del vicino e la condizione dei luoghi non consenta di osservare l’altezza prevista. Inoltre, le luci devono essere munite di un’inferriata idonea a garantire la sicurezza del vicino e di una grata fissa in metallo le cui maglie non siano maggiori di tre centimetri quadrati. L’apertura che non ha i caratteri di veduta è considerata come luce, anche se non rispetta le caratteristiche di cui sopra, ma il vicino ha sempre il diritto di esigere che essa sia resa conforme a queste prescrizioni. Le vedute dirette verso il fondo o sopra il tetto del vicino devono essere aperte ad una distanza minima di un metro e mezzo tra la faccia esteriore del muro in cui si aprono e il fondo vicino; per le vedute laterali od oblique la distanza minima è invece di settantacinque centimetri (artt. 900 ss. c.c.).