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Libertà vigilata

Enciclopedia on line
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Misura di sicurezza personale non detentiva consistente nella limitazione della libertà personale del soggetto posta in essere dall’autorità giudiziaria attraverso una serie di prescrizioni tese a impedire la commissione di nuovi reati e favorire il reinserimento sociale. Il codice penale non indica in maniera tassativa le prescrizioni che il giudice può imporre, salvo l’obbligo per il vigilato di non trasferire la propria residenza o dimora in un comune diverso da quello che gli è stato assegnato, nonché quello di informare gli organi della vigilanza di ogni mutamento di abitazione nell’ambito del comune (art. 190 disp. att. c.p.p.). Tuttavia, tra le prescrizioni più frequenti si possono annoverare l’obbligo di un lavoro stabile, di presentarsi al giudice di sorveglianza qualora ne faccia richiesta, il divieto di rientrare in casa dopo un determinato orario, di uscire di casa prima di una certa ora del mattino, di tenere armi o altri strumenti idonei a offendere e di frequentare riunioni o manifestazioni senza l’autorizzazione dell’autorità di pubblica sicurezza. Ogni prescrizione può essere successivamente modificata o limitata dal giudice. La sorveglianza della persona in stato di libertà vigilata è affidata all’autorità di pubblica sicurezza e deve essere esercitata in modo da agevolare, mediante il lavoro, il riadattamento della persona alla vita sociale. La libertà vigilata non può avere durata inferiore a 1 anno, o a 3 anni se è inflitta la pena della reclusione per non meno di 10 anni (art. 230, co. 1, n. 1, c.p.) e qualora non debba essere eseguita la pena dell’ergastolo (art. 210, co. 3, c.p.) per effetto della grazia o dell'indulto. Salvo l’applicabilità di leggi speciali, la medesima disciplina è estesa anche alla vigilanza sui minori. La libertà vigilata è obbligatoria, previo accertamento in concreto della pericolosità sociale del vigilando, nei casi indicati dall’art. 230 c.p.; facoltativa in quelli previsti dall’art. 229 c.p.

Voci correlate

Grazia. Diritto penale

Indulto

Libertà personale

Misure di sicurezza

Potere di grazia. Diritto costituzionale

Vedi anche
diritto penale Parte del diritto pubblico che disciplina i fatti costituenti reato. In particolare, complesso delle norme contenute nel codice penale e nelle leggi speciali, che individuano le fattispecie di reato determinandone le relative sanzioni, consistenti in pene (detentive o pecuniarie) e misure di sicurezza, ... liberazióne condizionale liberazióne condizionale Forma di sospensione dell’esecuzione della condanna prevista e disciplinata dall'art. 176 liberazione condizionalep. Tale norma stabilisce che può essere ammesso alla liberazione condizionale il condannato a pena detentiva che durante il periodo di esecuzione della pena abbia ... Misure di sicurezza Le misure di sicurezza sono disciplinate dall'art. 25 Cost. e dall'art. 199 ss. c.p. Principio fondamentale in materia è che nessuno può essere sottoposto a tali provvedimenti se non nei casi espressamente previsti dalla legge. Presupposti per la loro applicazione sono la commissione di un reato e ... Indulto Causa generale di estinzione della pena, che condona in tutto o in parte la sanzione inflitta con la sentenza di condanna, ovvero la commuta in pena di specie diversa. A norma dell’art. 174 c.p., l’indulto limita i suoi effetti alla pena principale, non estinguendo le pene accessorie, né gli altri ...
Categorie
  • DIRITTO PENALE E PROCEDURA PENALE in Diritto
Tag
  • AUTORITÀ GIUDIZIARIA
  • DIRITTO PENALE
  • ERGASTOLO
  • INDULTO
Vocabolario
vigilare
vigilare v. intr. e tr. [dal lat. vigilare, der. di vigil -ĭlis «vigile»] (io vìgilo, ecc.). – 1. intr. (aus. avere) a. letter. Vegliare, stare sveglio: vigilate Così sempre, o miei figli, e non si lasci Niun dal sonno allacciar (V. Monti);...
libertà
liberta libertà (ant. libertate e libertade) s. f. [dal lat. libertas -atis]. – 1. a. L’esser libero, lo stato di chi è libero: amo la mia l.; non posso rinunciare alla mia l.; L. va cercando, ch’è sì cara, Come sa chi per lei vita rifiuta...
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