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Lavoro in prova

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Il patto di prova designa, ai sensi dell’art. 2096 c.c., la clausola del contratto di lavoro con cui le parti subordinano l’assunzione definitiva del lavoratore all’esito positivo di un periodo di prova, volto ad accertare in concreto la reciproca convenienza alla prosecuzione del rapporto di lavoro. Tale vincolo deve essere apposto al contratto in forma scritta e anteriormente all’inizio dell’attività lavorativa. La prova è applicabile al normale rapporto di lavoro a tempo indeterminato, a tempo pieno o parziale, ai rapporti di lavoro a tempo determinato, come pure nei confronti di lavoratori assunti obbligatoriamente. È invece illegittima l’apposizione del patto di prova al contratto di lavoro qualora il lavoratore venga assunto presso la stessa impresa ove abbia già prestato la propria attività con contratto di lavoro temporaneo e mansioni sostanzialmente uguali. La durata massima del periodo di prova è di regola stabilita dai contratti collettivi. L’art. 10 della l. n. 604/1966, tuttavia, stabilisce implicitamente un termine massimo di sei mesi. Per il prestatore d’opera vige, durante tale periodo, il principio della parificazione economica e normativa rispetto al lavoratore assunto in via definitiva. Anche a lui, quindi, spettano il trattamento di fine rapporto, le ferie retribuite e le quote di mensilità differite (per es., tredicesima). In costanza di tale periodo ciascuna delle parti può recedere dal contratto, senza obbligo di preavviso o di indennità, anche se è comunque necessaria una congrua motivazione. Terminato il periodo di prova, nel caso in cui nessuna delle due parti receda, si instaura un rapporto di lavoro a tempo indeterminato e il servizio prestato si computa nell’anzianità del lavoratore.

Voci correlate

Lavoro subordinato

Mansioni del lavoratore

Licenziamenti individuali

Lavoro a tempo determinato

Lavoro a tempo parziale

Vedi anche
Trattamento di fine rapporto. Diritto del lavoro La cosiddetta liquidazione che secondo la legge (art. 2120 c.c.) deve essere erogata ai lavoratori subordinati al momento della cessazione del rapporto di lavoro; il suo scopo è quello di aiutare il lavoratore a superare le difficoltà economiche connesse al venir meno della retribuzione. Tale emolumento ... Obbligo di fedeltà del lavoratore Obbligo di fedeltà del lavoratore In diritto, obbligo cui è tenuto il prestatore di lavoro nei confronti del proprio datore di lavoro, nell’ambito di un rapporto di lavoro subordinato (art. 1175 e 1375 c.c.). Oltre a dover eseguire la propria prestazione nel rispetto delle specifiche mansioni assegnategli, ... Il lavoro subordinato L’art. 2094 c.c. definisce il lavoratore subordinato come colui che «si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell’impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell’imprenditore». L’art. 2104, co. 2, c.c. conferma, con ulteriore forza, che il ... Ferie Periodo di riposo, di vacanza, festivo o no. Si tratta di un diritto irrinunciabile del lavoratore, previsto, contestualmente a quello del riposo settimanale, dalla Costituzione all’art. 36, co. 3, al fine di consentire il reintegro delle energie psicofisiche spese dal lavoratore stesso nel corso dell’attività ...
Categorie
  • DIRITTO DEL LAVORO in Diritto
Tag
  • TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
  • LAVORO SUBORDINATO
  • RAPPORTO DI LAVORO
Vocabolario
in¹
in1 in1 prep. [lat. ĭn, affine al gr. ἐν]. – Si fonde con l’articolo, o più propr. con le forme ant. dell’articolo ello, ella, ecc., dando luogo alle preposizioni articolate nel, nello, nella, nei, negli, nelle; anticamente si avevano anche...
mano
mano s. f. [lat. manus -us] (pl. le mani; pop. in alcune regioni d’Italia le mane, con un sing. mana; ant. e dial. le mano [continuazione del plur. lat. manus]. Il sing. può troncarsi anche nell’uso com., spec. in posizione proclitica e...
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