In generale, interrogazione della parte. Nell’ambito del processo civile, l’interrogatorio è libero o formale.
L’interrogatorio libero consiste (ex art. 117 c.p.c.) nel fatto che il giudice, in qualunque stato e grado del processo, possa chiedere alle parti, dietro ordine di comparizione personale, dei chiarimenti in contraddittorio sui fatti di causa, quando lo ritenga necessario. Nell’interrogatorio libero le parti si possono far assistere dal difensore e delle loro dichiarazioni si redige processo verbale. La funzione dell’istituto è puramente conoscitiva – consistendo esclusivamente nei chiarimenti sui fatti di causa di cui il giudice necessita – e pertanto l’interrogatorio libero non può dar luogo alla confessione (art. 117). Dalle dichiarazioni rese in sede di interrogatorio libero, nonché dai comportamenti delle parti durante il suo esperimento, il giudice trae argomenti di prova (art. 116). In sostanza, l’istituto non è un mezzo di prova proprio, ma ha funzione e finalità puramente conoscitive: il processo verbale che riproduce l’interrogatorio libero aiuta il giudice in fase di decisione per trarre il suo convincimento. L’interrogatorio libero è obbligatorio nel processo del lavoro (art. 420).
L’interrogatorio formale, invece, è il mezzo di prova diretto a provocare la confessione giudiziale (art. 228) e deve quindi rispettare le norme generali sulle prove e, specificamente (art. 230 e seguenti), deve essere dedotto per articoli separati e specifici, la parte deve rispondere personalmente e senza leggere appunti, a meno che ciò si renda necessario e il giudice l’abbia autorizzato. Le domande rivolte alla parte che rende l’interrogatorio formale devono riguardare i fatti dedotti nei capitoli e autorizzati nell’ordinanza di ammissione dell’interrogatorio formale. Tuttavia, possono rivolgersi domande anche su altri fatti se le parti concordemente vi consentano e il giudice li ritenga utili. La parte che senza giustificato motivo non si presenti all’interrogatorio formale o si rifiuti di renderlo può vedere ammessi i fatti oggetto del mezzo di prova, se il decidente, alla luce di altri elementi, ritenga di ammetterli.
Confessione. Diritto processuale civile
Prova. Diritto processuale civile