Interesse privato in atti d’ufficio
Abrogato dalla l. n. 86/1990, l’art. 324 c.p. configurava tale delitto nella condotta del pubblico ufficiale che, direttamente o per interposta persona, o con atti simulati, prendeva un interesse privato in qualsiasi atto della pubblica amministrazione presso la quale esercitava il proprio ufficio. Il trattamento sanzionatorio prevedeva la reclusione e la multa. I fatti in precedenza ricompresi in questa fattispecie sono ora riconducibili al delitto di abuso d’ufficio.