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Abuso d'ufficio

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Delitto commesso dal pubblico ufficiale o dall’incaricato di pubblico servizio che nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale, ovvero arreca ad altri un danno ingiusto (art. 323 c.p. modificato dalla l. n. 234/1997).

Prima della l. n. 234/1997 la condotta abusiva veniva incriminata indipendentemente dal conseguimento di un ingiusto vantaggio o del verificarsi di un danno ingiusto. Per abuso d'ufficio si intendeva, quindi, il compimento di un atto o di un fatto materiale posto in essere violando un dovere inerente all’ufficio ed espressione di un cattivo uso delle funzioni pubbliche.

In base all'attuale testo dell’art. 323 c.p., ai fini della configurazione del reato, la condotta deve porsi in contrasto con precise norme di legge o di regolamento, ovvero deve identificarsi nell’omessa astensione in situazioni di conflitto di interessi. In entrambi i casi, essa deve determinare un ingiusto vantaggio patrimoniale o un danno ingiusto.

Con il termine vantaggio patrimoniale si fa riferimento al profitto consequenziale a determinati comportamenti di strumentalizzazione e abuso e non a mere coincidenze tra interesse pubblico e privato. Sotto il profilo del dolo, la formulazione esige che il danno o il vantaggio siano perseguiti intenzionalmente dall’agente, con la conseguenza che risultano estromessi dal penalmente rilevate sia le ipotesi di dolo eventuale, sia quelle di dolo diretto. La pena consiste nella reclusione da 6 mesi a 3 anni, aumentata nel caso in cui il vantaggio o il danno hanno il carattere di rilevante gravità.

Successivamente, con l’introduzione della l. 6 novembre 2012, n. 190, il trattamento sanzionatorio del delitto di cui all’art. 323 co. 1 c.p. è stato irrigidito, aggravando l’art. 1 della suddetta legge la pena prima prevista nei limiti edittali di sei mesi e tre anni.

Il delitto di abuso d’ufficio è stato oggetto di un nuovo intervento e di modifica della fattispecie mediante il d.l. 76/2020 (cd. “Decreto semplificazioni”), al fine di disporre un “intervento organico volto alla semplificazione dei procedimenti amministrativi, all’eliminazione e alla velocizzazione di adempimenti burocratici, alla digitalizzazione della pubblica amministrazione, al sostegno all’economia verde e all’attività di impresa”. L’art. 23, comma 1, d.l. 16 luglio 2020, n. 76, conv., con modif., in l. 11 settembre 2020, n. 120, in vigore dal 17 luglio 2020, ha modificato l’originario comma 1 dell’art. 323 nella parte in cui recitava: “Salvo che il fatto costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di norme di legge o di regolamento...”, sostituendo l’espressione “norme di legge o di regolamento” con “specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità", circoscrivendo in tal modo l’ambito oggettivo di applicazione della fattispecie.

Voci correlate

Delitto

Dolo. Diritto penale

Pena criminale

Vedi anche
còdice penale Fonte del diritto penale sostanziale che contiene i principi fondamentali e le regole generali finalizzate a reprimere i fatti costituenti reato. Il c.p. vigente, detto c. Rocco dal nome del ministro della Giustizia che lo propose (r.d. 19 ott.1930 n.1398), inizialmente composto da 734 articoli, è diviso ... Reato Fatto umano tipico (ovvero conforme a una fattispecie penale incriminatrice), antigiuridico e colpevole a cui è ricollegabile una sanzione penale. I reati si distinguono in delitti e contravvenzioni a seconda del tipo di pena per essi stabilita. Ergastolo, reclusione e multa sono le sanzioni afferenti ... Delitto Forma di reato sanzionabile con l’ergastolo, la reclusione e la multa (Pena criminale). Il codice Rocco, sulle orme del codice Zanardelli del 1889, pone alla base della qualificazione del fatto di reato la distinzione tra i delitti e le contravvenzioni. La dottrina si è a lungo impegnata nella ricerca ... Pubblica amministrazione Il termine pubblica amministrazione evoca sia l’attività dell’amministrare pubblico, sia gli apparati titolari di tale funzione. Profili storici e comparatistici. - Storicamente, l’amministrazione pubblica ha subito molte trasformazioni, sotto il profilo degli apparati e delle funzioni. Nel XIX sec. ...
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  • DIRITTO PENALE E PROCEDURA PENALE in Diritto
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Vocabolario
uffìcio
ufficio uffìcio (meno com. uffìzio; raro offìcio, offìzio; ant. ufìzio, ufìcio, ofìcio, ofìzio) s. m. [dal lat. officium «dovere, cortesia, servigio; carica, funzione» (comp. di opus -ĕris «lavoro, opera» e -ficium «-ficio», con la stessa...
abuso di mercato
abuso di mercato loc. s.le m. Compravendita di titoli da parte di un membro del consiglio di amministrazione o di un dipendente di una società, anche di intermediazione finanziaria, che si avvale di informazioni riservate, prima che esse...
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