Comunicazione con la quale il pubblico ministero, durante le indagini preliminari, avvisa l’indagato e la persona offesa del reato per cui sta procedendo, che sta per compiere un atto cui il difensore ha diritto di assistere (c.d. atti garantiti). L’avviso contiene l’indicazione del fatto di reato, del luogo in cui è avvenuto e delle norme che si ritengono violate (art. 369 c.p.); contiene inoltre l’invito alla nomina di un difensore di fiducia e viene inviato per posta, in piego chiuso raccomandato con ricevuta di ritorno. Qualora ne ravvisi la necessità, ovvero l’ufficio postale restituisca il piego per irreperibilità del destinatario, il pubblico ministero può disporre che l’informazione di garanzia sia notificata dalla polizia giudiziaria o dall’ufficio giudiziario, organi che curano la notificazione degli atti del pubblico ministero. L’omissione dell’informazione di garanzia determina la nullità dell’atto di indagine garantito, perché impedisce l’intervento del difensore, di fiducia o d’ufficio, alle operazioni di esecuzione e di acquisizione dell’atto per cui si procede.
Interrogatorio. Diritto processuale penale
Prova. Diritto processuale penale
Pubblico ministero. Diritto processuale penale