Nella contabilità generale dello Stato, i. contabile, autorizzazione formale a spendere i fondi iscritti in bilancio. Costituisce il primo degli stadi per cui passano tutte le spese dello Stato (i.; liquidazione; ordinazione; pagamento). Nella normativa vigente formano i. sui relativi fondi della competenza dell’esercizio sia le somme dovute dallo Stato a seguito di obbligazioni giuridicamente perfezionate sia le somme per le quali la relativa obbligazione venga a scadenza entro il termine dell’esercizio. In relazione alla fonte dell’obbligo di pagamento gli i. si distinguono in legislativi, giudiziali, contrattuali e amministrativi. Il presidente del Consiglio, i ministri e i dirigenti, nell’ambito delle rispettive attribuzioni, impegnano le spese nei limiti dei fondi assegnati in bilancio. Disposizioni speciali attribuiscono la competenza a disporre i. a organi dotati di autonomia contabile, quali il Consiglio di Stato e la Corte dei conti. Nello Stato la vigilanza sugli i. spetta alle Ragionerie centrali e, nei casi in cui l’i. debba essere assunto previa emanazione di un decreto soggetto a registrazione preventiva, alla Corte dei conti.
Nelle imprese (o aziende di produzione) l’i. è il vincolo giuridico derivato da un contratto in base al quale l’impresa è tenuta a prestazioni differite nel tempo; il complesso delle scritture contabili relative all’insieme di questi i. è detto sistema degli i., mentre il corpo di scritture attinenti a tale sistema è detto contabilità degli impegni.
In ostetricia, l’imbocco della ‘parte presentata’ del feto nel canale del parto. L’i. della parte del feto che per prima si avvia a venire alla luce (cioè la parte presentata) è caratterizzato, clinicamente, dalla sua fissità.