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Finanza pubblica

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La finanza pubblica comprende l’insieme delle attività con cui Stato, Regioni ed enti locali reperiscono le entrate necessarie a sostenere la spesa per l’erogazione dei servizi alla collettività (sanità, trasporti, scuola, pensioni). I mezzi finanziari possono derivare dai proventi dell’amministrazione del patrimonio statale (opere d’arte, sfruttamento beni demaniali, affitto di beni patrimoniali) o dalle entrate tributarie. Sul versante delle spese pubbliche vanno annoverate le erogazioni di spese per servizi gratuiti o semigratuiti per fini sociali o economici, i pagamenti per interessi, i rimborsi, nonché l’acquisto di titoli relativi alle operazioni di debito pubblico. Fra le entrate rientrano invece i tributi a carattere generale e quelli speciali - raccolti in relazione a particolari benefici goduti dal contribuente - e tariffe e tasse derivanti da operazioni di mercato. Mediante la gestione delle entrate percepite, lo Stato svolge un’azione di stabilizzazione dei prezzi e dell’occupazione e di compensazione e redistribuzione del reddito (attraverso, per esempio, le erogazioni integrative al sistema pensionistico e il finanziamento del servizio sanitario nazionale).

La finanza statale o pubblica può distinguersi in finanza fiscale ed finanza extrafiscale, a seconda che si limiti a prelevare dal reddito nazionale le quote sufficienti a coprire le spese ritenute necessarie o si proponga il raggiungimento diretto dei fini dello Stato, considerato nella pienezza della sua personalità e dei suoi compiti attinenti alla politica economica sociale e demografica e all’ordine pubblico; si parla anche di finanza neutrale, in contrapposto a finanza funzionale o finanza fiscal policy, qualora lo Stato si limiti a prelevare tributi per poter svolgere la sua attività, o si valga invece espressamente dello strumento fiscale oltre che per soddisfare i bisogni pubblici, anche per correggere la distribuzione della ricchezza nazionale e per influire sulla situazione economica stabilizzandola, evitando pericoli d’inflazione, o promuovendo lo sviluppo del reddito nazionale. Si può distinguere inoltre la finanza fordinaria (attività connessa alle entrate e spese ordinarie) da quella finanza straordinaria (ricorso al debito pubblico, all’emissione di carta moneta, a tributi straordinari, all’alienazione di beni patrimoniali ecc., al fine di fronteggiare spese straordinarie).

La finanza locale. - L’art. 119 della Costituzione prevede l’autonomia finanziaria regionale e degli enti locali, che è regolata da disposizioni di natura mista, in base a principi di autosufficienza e autonomia finanziaria e a principi di equiparazione e interventismo statale. Sei sono i principi fondanti: l’autonomia finanziaria di entrata e di spesa; il potere di stabilire e applicare tributi; la creazione statale, senza vincoli di destinazione, di un fondo perequativo per i territori con minore capacità fiscale pro capite; l’attribuzione di risorse statali aggiuntive per enti e per scopi determinati; il ricorso all’indebitamento per finanziare spese di investimento; l’autosufficienza delle risorse percepite destinate a finanziare integralmente le funzioni pubbliche attribuite. Fino alle pronunce della Corte Costituzionale (sent. 296/2003 e 297/2003) il primo aspetto suscitava ampio dibattito, poiché si riteneva possibile che le Regioni istituissero tributi propri, diversi da quelli previsti dalle leggi statali. Oggi questa ipotesi deve restringersi alla sola possibilità di stabilire l’entità delle aliquote relative a imposte istituite dallo Stato, e sempre entro limiti individuati dalla legge statale. In conclusione, il sistema appare oggi contraddittorio. Infatti, pur essendo riconosciuta alle Regioni dalle norme costituzionali (art. 116, co. 3, e art. 118, co. 1) una marcata autonomia finanziaria, con l’articolo 119 viene conferito allo Stato un potere notevolmente condizionante sulla finanza regionale e locale, in modo particolare nei periodi di crisi economica, quando le entrate locali tendono a ridursi in parallelo alla diminuzione dei trasferimenti di bilancio.*

Voci correlate

Bilancio pubblico

Rendiconto generale dello Stato

Vedi anche
spésa pùbblica spésa pùbblica Erogazione di risorse effettuata dallo Stato e da altri enti pubblici per produrre beni e servizi necessari al soddisfacimento dei bisogni pubblici e al raggiungimento delle altre finalità perseguite dagli enti stessi. tipi di spesa Le spesa pubblicap. si distinguono in spesa pubblicap. ... finanza I mezzi (patrimonio, reddito, credito) di cui si dispone per raggiungere i propri fini e, più specificamente e comunemente, i mezzi (beni in natura, servizi personali e soprattutto denaro) di cui dispongono lo Stato e gli altri enti pubblici. Anche il complesso dei fatti o atti con cui un soggetto economico ... Ente pubblico Gli enti pubblici nazionali fanno parte del concetto di amministrazione pubblica, ma non rientrano nell’amministrazione dello Stato, tanto che sono stati anche denominati ‘amministrazioni parallele’. Hanno strutture eterogenee e sono dotati di personalità giuridica. Possiedono organi propri (di regola, ... gestione L’atto di amministrare od organizzare qualcosa. diritto gestione di affari La gestione di affari altrui è disciplinata dal codice civile agli artt. 2028 ss. Con essa un soggetto, che abbia la capacità di contrattare, assume, scientemente e senza esservi obbligato, la gestione di un affare altrui, ...
Categorie
  • DIRITTO AMMINISTRATIVO in Diritto
Tag
  • CORTE COSTITUZIONALE
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  • INTERVENTISMO
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    Dizionario di Economia e Finanza (2012)
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    Enciclopedia delle scienze sociali (1994)
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Vocabolario
utility pubblica
utility pubblica loc. s.le f. Azienda di servizio pubblico che eroga, in regime di monopolio o quasi-monopolio, beni e servizi essenziali per la collettività, ed è pertanto soggetta a una particolare regolamentazione da parte dei poteri...
finanza²
finanza2 finanza2 s. f. [dal fr. finance, e questo dal provenz. finansa, der. di finar (v. finare)]. – 1. In generale, i mezzi (patrimonio, reddito, credito) di cui si dispone per raggiungere i proprî fini e, più specificamente e comunemente,...
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