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Esecutorietà. Diritto amministrativo

Enciclopedia on line
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Capacità dell’atto amministrativo di imporsi unilateralmente; consiste nell’esplicazione di efficacia diretta e immediata dell’atto stesso nella sfera giuridica dei terzi, anche con l’eventuale impiego di mezzi coattivi (su cui v. Autotutela. Diritto amministrativo). In concreto, significa che, in alcuni casi espressamente previsti dalla legge, l’amministrazione provvede direttamente a dare attuazione ai propri atti (alla realizzazione dell’interesse pubblico di cui sono portatori), senza dover rivolgersi al giudice per ottenere un provvedimento giurisdizionale di esecuzione che adegui la situazione di fatto a quella di diritto. Talvolta inquadrata tra le forme di autotutela della pubblica amministrazione, l’esecutorietà è una caratteristica propria solo di alcuni provvedimenti (per es., quelli di pubblica sicurezza), è espressamente prevista dalla legge ed è ammessa nei limiti dei valori costituzionali.

L’ordinamento contempla due ipotesi di esecutorietà: i provvedimenti ablatori reali (per es., l’espropriazione per pubblica utilità, ex art. 42 Cost., l’occupazione d’urgenza ecc.) e gli ordini (in quanto obblighi di dare o fare). Nel caso dei esecutorietà provvedimenti ablatori reali, l’efficacia diretta e immediata è insita nel provvedimento stesso (d.p.r. n. 327/2001, art. 23, co. 1, lettere f, g e h; e l. n. 241/1990, art. 3 e 21 bis). Per quanto concerne gli esecutorietà ordini, in caso di inadempimento del destinatario del provvedimento l’amministrazione competente può, nell’esercizio di un autonomo potere amministrativo, avviare un procedimento esecutivo.

A tale proposito la l. n. 15/2005, di riforma della l. n. 241/1990 ha introdotto l’articolo 21 ter, che prevede una disciplina generale dell’esecutorietà. La legge disciplina i casi e le modalità secondo cui, le pubbliche amministrazioni possono imporre coattivamente l’adempimento di obblighi da parte dei destinatari, in modo da garantire l’attuazione degli stessi: il provvedimento costitutivo di obblighi deve indicare il termine e le modalità dell’esecuzione da parte del soggetto obbligato. Nel caso in cui non vi ottemperi spontaneamente, le amministrazioni, previa diffida, possono provvedere all’esecuzione coattiva nei suoi confronti nelle ipotesi, secondo le modalità previste dalla legge.

Voci correlate

Atto amministrativo

Autotutela. Diritto amministrativo

Espropriazione per pubblica utilità

Procedimento amministrativo

Vedi anche
Diffida ad adempiere La diffida ad adempiere è disciplinata dall’art. 1454 c.c. e costituisce un caso di risoluzione del contratto c.d. stragiudiziale: consiste nell’atto recettizio con cui una parte intima per iscritto alla controparte inadempiente (purché l’inadempimento non sia di scarsa importanza, avuto riguardo all’interesse ... Opponibilità. Diritto civile Opponibilità. Diritto civile Si intende per opponibilità in diritto civile la prevalenza di un titolo su altri con esso incompatibili. Ad esempio, se un soggetto dispone la cessazione della qualità di pertinenza di una cosa e la aliena ad un terzo, può verificarsi un conflitto tra coloro che avevano ... diritto amministrativo Ramo del diritto che regola i rapporti dello Stato e degli enti autarchici operanti come persone giuridiche pubbliche per i fini dell'amministrazione, sia tra loro sia con i privati. Per amministrativo, diritto amministrativo, diritto si intende anche la parte della scienza giuridica che ha per oggetto ... Soggettività giuridica Soggettività giuridica Si intende per soggetto di diritto il portatore di interessi giuridicamente tutelati. La categoria, assai ampia, comprende innanzitutto le persone, fisiche e giuridiche (Persona fisica e persona giuridica), ma anche altri soggetti, quali il concepito (art. 1 l. n. 40/2004) o gli ...
Categorie
  • DIRITTO AMMINISTRATIVO in Diritto
Tag
  • ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITÀ
  • PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO
  • PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
  • ATTO AMMINISTRATIVO
  • AUTOTUTELA
Vocabolario
eṡecutorietà
esecutorieta eṡecutorietà s. f. [der. di esecutorio]. – L’essere esecutorio; valore, carattere esecutorio: e. di un atto amministrativo, la potestà riconosciuta alla pubblica amministrazione di dare esecuzione coattivamente ai propri diritti;...
amministrativo
amministrativo agg. e s. m. (f. -a) [dal lat. administrativus, der. di administrare «amministrare»]. – Che riguarda l’amministrazione, sia pubblica sia privata: la direzione a. di un’azienda; direttore, segretario a.; il personale a. di...
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