Aiuto materiale dato ai poveri per spirito di carità. Si tratta di un dovere inculcato, con precetti pure concreti, sia dall’Antico sia dal Nuovo Testamento, ed è stato osservato in tutta la tradizione del Cristianesimo, anche con numerose istituzioni o opere di beneficenza e assistenza.
I teologi discutono se si tratti di dovere di carità o di giustizia (sociale o commutativa). L’entità è fatta dipendere dalla condizione di chi deve soccorrere con ciò che gli è superfluo e dal grado di necessità di chi è soccorso. Si distinguono di solito tre gradi di necessità: comune, grave ed estrema. Alcuni teologi ritengono che l’obbligo esista solo in caso di necessità estrema, altri, di necessità grave, altri anche di necessità comune. Ma sia a tale proposito sia riguardo all’entità dell’e., va considerato piuttosto l’animo con cui viene data e la maniera in cui viene concessa; onde oggi si preferiscono le forme che, oltre a essere meno umilianti per chi riceve, tendono a metterlo in condizione di riuscire socialmente utile, e quindi di non avere bisogno di e. per l’avvenire.
Il Concordato italiano del 1929 (confermato da quello del 1983) permise di effettuare collette nelle chiese e negli edifici ecclesiastici senza intervento delle autorità civili; il r.d. 289/28 febbraio 1930 estese la stessa concessione ai culti acattolici.
Il servizio di assistenza ai poveri a nome del papa è svolto dall’ Elemosineria apostolica. Dallo stesso ufficio della Santa Sede dipende la concessione delle benedizioni apostoliche in forma di rescritto. L’ elemosiniere di Sua Santità è un arcivescovo, appartiene alla Famiglia pontificia e prende parte alle funzioni e alle udienze ufficiali del papa.
Dal 1606 in poi, grande elemosiniere fu il titolo di un alto dignitario della corte francese, per tradizione cardinale; aveva la direzione di tutto quanto concerneva il culto alla corte dei re di Francia e sovrintendeva a un gran numero di ospedali; per qualche tempo ebbe anche la giurisdizione su tutti i monasteri e il diritto di nomina dei professori del collegio reale.