Il domicilio di una persona (artt. 43 c.c.) è il luogo in cui essa ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi; si parla in questo caso di domicilio generale. Un soggetto può, tuttavia, scegliere anche diversi domicili per il compimento di determinati atti o lo svolgimento di specifiche attività: si parla in tal caso di domicilio speciale o elettivo. L’elezione di domicilio è atto che richiede necessariamente la forma scritta (art. 47 c.c.). Il minore ha il domicilio nel luogo di residenza della famiglia o quello del tutore. Se i genitori sono separati o il loro matrimonio è stato annullato o sciolto o ne sono cessati gli effetti civili o comunque non hanno la stessa residenza, il minore ha il domicilio del genitore con il quale convive: in questi ultimi casi si parla di domicilio legale, perché stabilito dalla legge. Per i cittadini degli Stati membri dell’Unione europea, ai fini dell’iscrizione o del mantenimento dell’iscrizione in albi, elenchi o registri, il domicilio professionale è equiparato alla residenza (art. 16 l. 21 dicembre 1999, n. 526).
Persona fisica e persona giuridica