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discriminazione

Enciclopedia on line
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Distinzione, diversificazione o differenziazione, operata fra persone, cose, casi o situazioni.

Diritto

Principio di non discriminazione

Principio che vieta, in via generale, l’applicazione di un trattamento diverso in situazioni che si presentano sostanzialmente uguali. Nato in ambito internazionale, per contrastare la proliferazione di misure protezionistiche degli Stati, ha trovato massima espressione in ambito comunitario, dove è stato posto in relazione diretta con il principio di libera circolazione di beni, persone, servizi e capitali, che è l’obiettivo della politica comunitaria. Esso rappresenta una garanzia per il soggetto di diritto nei confronti di norme che determinino, come effetto immediato o mediato, differenze nella disciplina normativa prive di obiettiva giustificazione.

D. fiscale

Gli art. 90 e seg. del Trattato CE prevedono esplicitamente il principio di non d. fiscale. Con riferimento alle imposte indirette, il legislatore comunitario ha vietato agli Stati membri di mantenere o introdurre imposizioni interne discriminatorie o protezionistiche nei confronti dei prodotti provenienti dagli altri Stati dell’Unione Europea. Il divieto in questione riguarda sia i casi di d. diretta sia quelli di d. indiretta; quest’ultima può essere valutata procedendo a un giudizio di comparazione sull’incidenza effettiva del tributo, rispettivamente sul prodotto comunitario che si ritiene discriminato e su un prodotto nazionale, analogo e comparabile al primo. Per quanto riguarda le imposte dirette, invece, il principio è ricavato per via interpretativa, al fine di garantire ai contribuenti che si trovino nella medesima situazione un eguale trattamento fiscale. Secondo il Trattato, infatti, l’esercizio delle quattro libertà fondamentali non può essere assoggettato a trattamenti restrittivi e discriminatori che non siano giustificati da ragioni di ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di protezione della salute.

La giurisprudenza della Corte di giustizia della Comunità Europea ha, tuttavia, elaborato la cosiddetta rule of reason, per tener conto anche di altri interessi nazionali imperativi; in particolare, la Corte ha ritenuto che l’effettività dei controlli tributari, il rispetto del principio di territorialità dei sistemi impositivi e la coerenza del sistema fiscale di uno Stato siano idonei, in determinate condizioni, a giustificare la restrizione di una libertà, purché la misura sia proporzionale all’obiettivo conseguito e non esista una diversa possibilità di raggiungere il medesimo risultato.

D. razziale

Ai sensi dell’art. 43 del d. legisl. 286/1998 (art. 41 l. 40/1998), è considerato discriminatorio ogni comportamento che, direttamente o indirettamente, comporti distinzione, esclusione, restrizione o preferenza basata sulla razza, il colore, l’ascendenza, l’origine o la convinzione religiosa. In particolare, il comportamento, oltre a essere oggettivamente discriminatorio, deve avere lo scopo o l’effetto di distruggere, o quantomeno di compromettere il riconoscimento, il godimento o l’esercizio dei diritti umani e delle libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale e culturale e in ogni altro settore della vita pubblica. La definizione è comprensiva sia dei casi di d. diretta, sia di quelli di d. indiretta. Inoltre, non è richiesto lo scopo di perseguire il risultato discriminatorio, essendo sufficiente, per considerare illegittimo il comportamento, il fatto che questo abbia l’effetto di produrre la discriminazione.

Oltre alla tutela civile prevista e disciplinata dalla legge sopra indicata, la legislazione italiana contiene altre norme, di stampo penale, destinate a sanzionare il rischio di d. razziali, etniche o religiose. La l. 654/1975, per es., all’art. 3 punisce con la reclusione da 15 giorni a 3 anni chiunque diffonda idee fondate sulla superiorità o sull’odio, e con la reclusione da 6 mesi a 4 anni chiunque inciti a commettere, o commetta lui stesso, violenza o metta in atto provocazioni, motivate da idee di superiorità razziale, etnica, o religiosa. A scopo preventivo viene altresì punita la semplice partecipazione o assistenza prestata a una qualunque associazione che abbia tra i suoi scopi l’incitamento alla d. ovvero alla violenza. I partecipi sono puniti con la reclusione da 6 mesi a 4 anni e i dirigenti con quella da 1 a 6 anni. Sono previste anche possibili sanzioni accessorie, tra le quali l’obbligo di prestare un’attività non retribuita a favore della collettività.

Il successivo d.l. 122/1993, convertito nella l. 205/1993, ha ampliato la sfera di punibilità dei comportamenti potenzialmente razzisti, in quanto ha disposto il divieto di manifestare in pubbliche riunioni ostentando simboli di associazioni di stampo razzista, pena la reclusione fino a 3 anni. Nei confronti delle persone denunciate o condannate per i reati di propaganda razziale, incitamento alla violenza per motivi razziali, ovvero per partecipazione ad associazioni di stampo razzista, opera il divieto, ispirato da evidenti finalità preventive, di accedere ai luoghi ove si svolgono competizioni agonistiche, pena l’arresto da 3 mesi a 1 anno. Tra le varie norme introdotte da questa legge, è importante ricordare l’art. 3 che ha previsto una particolare aggravante, applicabile quando un qualunque reato è stato commesso per finalità di d., odio etnico ecc., ovvero per favorire un’associazione che di tale d. faccia il proprio scopo.

Sotto il profilo giurisprudenziale, la Corte di cassazione (sent. 44295/2005) ha affermato che, ai fini della configurabilità dell’aggravante in questione, non può considerarsi sufficiente che l’odio etnico, nazionale, razziale o religioso sia stato, più o meno riconoscibilmente, il sentimento che ha ispirato dall’interno l’azione delittuosa, occorrendo invece che questa, per le sue intrinseche caratteristiche e per il contesto nel quale si colloca, si presenti come intenzionalmente diretta e almeno potenzialmente idonea a rendere percepibile all’esterno e a suscitare in altri il suddetto, riprovevole, sentimento o comunque a dar luogo, in futuro o nell’immediato, al concreto pericolo di comportamenti discriminatori per ragioni di razza, nazionalità, etnia o religione. Pur essendo contenuta nelle disposizioni del testo unico del 1998, la nozione di comportamento discriminatorio non riguarda soltanto i cittadini stranieri, ben potendo applicarsi anche agli italiani che subiscano d. basate sulla loro razza, colore, ascendenza, origine o convinzioni religiose.

Economia

D. dei prezzi Pratica monopolistica (detta anche dei prezzi multipli) che consiste nel porre in vendita a prezzi diversi unità del bene o del servizio prodotte allo stesso costo, in modo da sfruttare meglio la capacità di acquisto dei vari gruppi di consumatori. Un caso speciale della d. dei prezzi è il dumping. D. commerciale (o doganale). Insieme delle politiche (dette anche discriminatorie) consistenti nell’introduzione di tariffe doganali differenziate (d. tariffaria), di contingenti d’importazione (anch’essi differenziati, a seconda del paese da cui provengono le merci), di tassi di cambio multipli e di altri strumenti, che producono l’effetto di deviare o ridurre gli scambi internazionali, provocando una diminuzione del benessere mondiale.

D. dei redditi Diverso trattamento fiscale attuato ai fini di una più equa ripartizione del carico tributario. Si parla di d. quantitativa dei redditi quando l’obiettivo è quello di contenere l’erosione della base imponibile (➔ base), di d. qualitativa dei redditi quando si persegue il rispetto del principio dell’equità verticale.

Psicologia

Tempo di reazione complessa di d. Il tempo che il soggetto impiega per dare, discriminandoli, una risposta differente a stimoli differenti.

Approfondimento:

La Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità di Rachele Cera

Vedi anche
razzismo Concezione fondata sul presupposto che esistano razze umane biologicamente e storicamente superiori ad altre razze. È alla base di una prassi politica volta, con discriminazioni e persecuzioni, a garantire la 'purezza' e il predominio della 'razza superiore'. razzismo - approfondimento di Sergio Parmentola In ... razza Raggruppamento di individui che presentano un insieme di caratteri fisici ereditari comuni. Nel caso dell’uomo, tali caratteri si riferiscono a caratteristiche somatiche (colore della pelle, tipo di capelli, forma del viso, del naso, degli occhi ecc.), indipendentemente da nazionalità, lingua, costumi, ... lavoro In senso lato, qualsiasi esplicazione di energia volta a un fine determinato. In senso più ristretto, attività umana rivolta alla produzione di un bene, di una ricchezza, o comunque a ottenere un prodotto di utilità individuale o generale. diritto Il lavoro dell’uomo è preso in considerazione dall’ordinamento ... monopolio È una forma di mercato caratterizzata dall’accentramento dell’offerta o della domanda nelle mani di un solo venditore o di un solo compratore (monopolio unilaterale) o di entrambi (monopolio bilaterale) e di conseguente chiusura del mercato stesso. Per questa sua caratteristica, le posizioni di monopolio ...
Indice
  • 1 Diritto
    • 1.1 Principio di non discriminazione
    • 1.2 D. fiscale
    • 1.3 D. razziale
  • 2 Economia
  • 3 Psicologia
Categorie
  • SOCIOLOGIA in Scienze demo-etno-antropologiche
  • METODI TEORIE E PROVVEDIMENTI in Economia
  • DIRITTO COMUNITARIO E DIRITTO INTERNAZIONALE in Diritto
Tag
  • SOGGETTO DI DIRITTO
  • UNIONE EUROPEA
  • GIURISPRUDENZA
  • NAZIONI UNITE
  • DIRITTI UMANI
Altri risultati per discriminazione
  • discriminazione
    Dizionario di Economia e Finanza (2012)
    Angelo Castaldo Nella micro e nella macroeconomia, la d. in generale si riferisce alle minori opportunità di occupazione, di servizi al consumo e di salario e carriera (➔ discriminazione salariale) offerti a componenti della popolazione o della forza lavoro ingiustamente considerate di minore rilevanza ...
  • discriminazione
    Dizionario di Medicina (2010)
    Processo cognitivo opposto alla generalizzazione (➔), con cui è possibile distinguere stimoli simili che possiedono però caratteristiche diverse e reagire a essi in modo differenziale. Nella psicologia dell’apprendimento, la d. consiste nell’acquisizione di informazioni attraverso il rinforzo o l’estinzione ...
Vocabolario
discriminazióne
discriminazione discriminazióne s. f. [dal lat. tardo discriminatio -onis]. – 1. Il fatto di discriminare o di essere discriminato; distinzione, diversificazione o differenziazione operata fra persone, cose, casi o situazioni: fare, non...
discriminazione positiva
discriminazione positiva loc. s.le f. Disparità di trattamento in favore di chi appartiene a una minoranza, a una categoria debole. ◆ Sempre nella tabella, sono elencati i settori di appartenenza delle Fie [Foreign Invested Enterprise]...
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