Nell’ordinamento italiano, dopo una serie di provvedimenti legislativi in materia di disabilità e lavoro (tra i quali va ricordato l’art. 4 Cost.), si è arrivati a una prima normativa generale con la l. n. 482/1968. Questa ha imposto alle imprese l’assunzione di una determinata quota di disabili, proporzionata al numero dei dipendenti, ma ha rivelato ben presto una certa rigidità applicativa e non è riuscita a impedire una parziale evasione dell’obbligo da parte delle imprese, né a garantire le verifiche del reale possesso dei requisiti di invalidità e di idoneità lavorativa. Per questi motivi il legislatore è intervenuto nuovamente con la l. n. 68/1999, che ha segnato il passaggio dal ‘collocamento obbligatorio’ al ‘collocamento mirato’ (Collocamento; Agenzie per l’impiego), ossia a un metodo di avviamento al lavoro che, partendo dalla valutazione delle capacità residue della persona, progetta un percorso personalizzato e predispone strumenti e forme di sostegno tali da consentire sia un inserimento lavorativo soddisfacente per il disabile e per le esigenze produttive dell’impresa. In base all’art. 1 della l. n. 68/1999, le categorie beneficiarie di tali provvedimenti sono: invalidi civili in età lavorativa con una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%; sordomuti dalla nascita o dalla prima infanzia e ciechi civili assoluti o con un residuo visivo non superiore a 1/10 in entrambi gli occhi, con eventuale correzione; invalidi del lavoro aventi un grado di invalidità superiore al 33%, accertata dall’INAIL; invalidi di guerra, invalidi civili di guerra e invalidi per servizio con le minorazioni previste dalle norme sulle pensioni di guerra; vittime del terrorismo e della criminalità organizzata (l. n. 302/1990); vedove e orfani di guerra, del lavoro o per servizio; invalidi del personale militare e della protezione civile. In base all’ex art. 3 della stessa legge, obbligati ad assumere un disabile, mediante collocamento mirato, i datori di lavoro pubblici e privati che occupano tra i 15 e 35 dipendenti; quelli che occupano tra 36 e 50 dipendenti ne devono assumere 2; mentre i datori di lavoro che occupano più di 50 dipendenti sono tenuti ad assumere il 7% di disabili sul totale dei dipendenti.