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Collocamento

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Insieme di procedure e soggetti che erogano servizi finalizzati ad agevolare l’inserimento nel mercato del lavoro delle persone in cerca di occupazione e l’incontro tra la domanda e l’offerta di manodopera (Agenzie per l’impiego). In Italia, il collocamento ha vissuto, a partire dal dopoguerra, due grandi fasi storiche. La prima fase fu avviata dalla l. 264/1949, che affermava la natura di pubblica funzione del collocamento e, in quanto tale, ne affidava la gestione esclusiva allo Stato, vietando a tutti gli altri soggetti «l’esercizio della mediazione, anche se gratuito». La legge disciplinava in maniera particolarmente rigida anche la procedura di assunzione dei lavoratori, prevedendo un meccanismo molto articolato, la cui finalità era controllare l’esercizio della libertà contrattuale in materia di costituzione del rapporto di lavoro. La legge prevedeva l’obbligo di iscriversi alle liste di collocamento per chiunque aspirasse al lavoro alle dipendenze altrui. I datori di lavoro erano tenuti ad assumere lavoratori iscritti al collocamento, a eccezione di parenti e affini, personale con funzioni direttive, lavoratori a esclusiva compartecipazione, personale domestico e addetti agli studi professionali; la richiesta di personale all’ufficio di collocamento, fatte salve alcune limitate eccezioni, doveva essere numerica, per categoria e qualifica professionale. Alla base di tale impostazione vi era l’idea della completa fungibilità della prestazione lavorativa. Questo sistema incontrò ostacoli fin dal momento della sua istituzione, in quanto impediva ai datori di lavoro di scegliere la manodopera e comunque non garantiva ai lavoratori un rapido accesso nel mondo del lavoro. Nel corso dei decenni, i profondi mutamenti dell’economia e del mercato del lavoro hanno accentuato l’inadeguatezza del collocamento a svolgere la funzione per cui era stato istituito. Dopo numerosi aggiustamenti parziali, negli anni Novanta del Novecento il legislatore ha profondamente rinnovato l’impostazione, le modalità di azione e i soggetti coinvolti nel sistema. Durante questa stagione di riforme, avviata dal d. lgs. 469/1997, e proseguita con il d. lgs. 181/2000, e il successivo d. lgs. 297/ 2002, si è realizzata la trasformazione del collocamento nel servizio per l’impiego, sulla base di quattro fondamentali linee guida. In primo luogo, è stato ripensato il rapporto tra governo centrale e autonomie locali nella gestione delle politiche pubbliche; i compiti di gestione delle procedure pubbliche di incontro tra domanda e offerta di lavoro sono stati trasferiti dallo Stato alle Regioni e alle Province, le quali sono così diventate gli avamposti del nuovo sistema pubblico. In secondo luogo sono state profondamente rinnovate le modalità e i criteri dell’azione pubblica. Si è progressivamente abbandonato il sistema delle liste di collocamento, basato sullo svolgimento di funzioni di mera certificazione della ricerca dell’occupazione, e si sono assegnati compiti innovativi ai Centri per l’impiego, ripensati come strutture di servizio, destinate a svolgere funzioni di sostegno alla ricerca attiva di un nuovo lavoro. In terzo luogo, è emersa, quantomeno a livello normativo, la consapevolezza della necessità di integrare le politiche del lavoro, le politiche della formazione e le politiche sociali per aumentare i tassi di occupazione delle categorie di lavoratori con maggiori difficoltà all’inserimento o al reinserimento lavorativo. Infine, si è riconosciuta anche ai privati la possibilità di erogare servizi di incontro tra domanda e offerta di lavoro, agevolando la nascita delle agenzie per il lavoro.

Voci correlate

Agenzie per l’impiego

Vedi anche
occupazione diritto 1. Diritto civile Modo di acquisto della proprietà a titolo originario (art. 923 e s. c.c.). Consiste nella materiale apprensione di una cosa mobile che non sia di proprietà di alcun soggetto (cosiddetta res nullius) con l’intenzione di farla propria. In alcuni casi si possono acquistare ... Obbligo di fedeltà del lavoratore Obbligo di fedeltà del lavoratore In diritto, obbligo cui è tenuto il prestatore di lavoro nei confronti del proprio datore di lavoro, nell’ambito di un rapporto di lavoro subordinato (art. 1175 e 1375 c.c.). Oltre a dover eseguire la propria prestazione nel rispetto delle specifiche mansioni assegnategli, ... Statuto dei lavoratori È il nome con cui è nota la Statuto dei lavoratori n. 300/1970, contenente «norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell’attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento». In materia di lavoro è, senza dubbio, la fonte normativa più importante ... Formazione professionale Ai sensi dell’art. 1, co. 2, della l. n. 845 del 21.12.1978, la formazione professionale, strumento di politica attiva del lavoro, si svolge nel quadro degli obiettivi della programmazione economica e tende a favorire l’occupazione, la produzione e l’evoluzione dell’organizzazione del lavoro in armonia ...
Categorie
  • DIRITTO DEL LAVORO in Diritto
Tag
  • AGENZIE PER IL LAVORO
  • MERCATO DEL LAVORO
  • DOMANDA E OFFERTA
  • NOVECENTO
  • ITALIA
Vocabolario
collocaménto
collocamento collocaménto s. m. [der. di collocare]. – 1. L’atto, l’operazione di collocare: c. delle rotaie lungo il tracciato della ferrovia; c. delle figure in una pittura, delle parole nella frase; c. a riposo d’un impiegato; c. in...
collocazióne
collocazione collocazióne s. f. [dal lat. collocatio -onis]. – 1. Il collocare, collocamento: la c. delle parole nel discorso. 2. L’essere collocato, il luogo e il modo in cui una cosa è collocata: questa è la sua giusta c. (per es., di...
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