Il diritto di palco (v. la l. 26 luglio 1939, n. 1336) è un diritto reale consistente nella facoltà di godere e disporre di un palco in teatro in modo esclusivo. Il suo titolare (palchista) ha la proprietà superficiaria del palco e deve esercitare il suo diritto in maniera conforme allo scopo cui è destinato il teatro. L’istituto non ha più la rilevanza che aveva in passato, ma la giurisprudenza (Cass. 4 febbraio 2004, n. 2100) ha affermato che non è suscettibile di divisione in ragione della sua peculiare conformazione fisica e delle utilità specifiche che offre.