È una delle fonti derivate del diritto dell’Unione Europea (UE), insieme ai regolamenti e alle decisioni (Regolamenti. Diritto dell’Unione Europea, Decisioni. Diritto dell’Unione Europea). A differenza dei regolamenti, le d. si rivolgono esclusivamente agli Stati membri (non a persone fisiche e giuridiche) e non sono immediatamente applicabili negli ordinamenti giuridici interni, ma vincolano gli Stati al raggiungimento di determinati scopi entro un certo limite temporale, lasciando piena libertà quanto alla scelta della forma e dei mezzi da utilizzare (art. 288, comma 3 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea). Il fine delle d. è, infatti, il riavvicinamento delle legislazioni nazionali, per armonizzare la normativa in un dato settore di competenza dell’UE.
Le d. sono generalmente adottate secondo la procedura di codecisione (dal Consiglio dell’Unione Europea e dal Parlamento europeo, su iniziativa della Commissione europea) e possono avere portata individuale o generale, a seconda che siano indirizzate a un singolo Stato (direttiva individuale) o a tutti gli Stati membri (direttiva generale). Lo Stato può ottemperare ai propri obblighi in base alle direttive emanando un atto legislativo o un provvedimento amministrativo; in Italia, tali provvedimenti sono prevalentemente adottati mediante la cosiddetta legge comunitaria annuale (Adattamento del diritto interno al diritto UE). L’inosservanza del termine indicato nella d. per conseguire gli scopi da essa stabiliti comporta una violazione del Trattato.
Quando le d. contengono una disciplina talmente minuziosa da escludere qualsiasi discrezionalità degli Stati per la loro attuazione, e lo Stato abbia omesso di adottare i provvedimenti interni di attuazione entro il termine previsto, la d. ha un effetto diretto negli ordinamenti interni che, tuttavia, è limitato; tale effetto, infatti, non può essere fatto valere nei confronti di persone fisiche o giuridiche, ma solo nei confronti dello Stato o di enti territoriali (cosiddetto effetto diretto verticale).
Istruzione unitaria conforme a una sintassi definita da una grammatica. Per es., nei linguaggi di programmazione di alto livello esistono d. interpretate dal preprocessore prima della compilazione di un programma.