La diffida ad adempiere è disciplinata dall’art. 1454 c.c. e costituisce un caso di risoluzione del contratto c.d. stragiudiziale: consiste nell’atto recettizio con cui una parte intima per iscritto alla controparte inadempiente (purché l’inadempimento non sia di scarsa importanza, avuto riguardo all’interesse dell’altra parte: art. 1455 c.c.) di adempiere entro un congruo termine, con la dichiarazione che, decorso inutilmente detto termine (che non può essere inferiore a quindici giorni, salvo diversa pattuizione delle parti o salvo che, per la natura del contratto o secondo gli usi, non risulti congruo un termine minore), il contratto si intende risoluto di diritto.
Sulla forma della procura ad intimare l’adempimento di Alessandro Galati