detrazione d’imposta Importo che il contribuente può detrarre dall’imposta lorda, calcolata in base alle risultanze della propria dichiarazione dei redditi, al fine di ottenere l’ammontare netto dell’imposta dovuta all’erario. Le d. si riferiscono a spese effettivamente sostenute dal contribuente nell’anno di imposizione e rimaste a suo carico; le fattispecie sono stabilite tassativamente dalla legge e l’entità delle spese deve risultare da idonea documentazione, che il contribuente è tenuto a conservare per il periodo di tempo previsto dall’art. 43 del d.p.r. 600/1973. La misura della d. può essere determinata forfetariamente o commisurata all’onere effettivamente sostenuto. Come gli oneri deducibili, le d. incidono sulla determinazione delle imposte, ma si differenziano per il meccanismo applicativo: mentre i primi vengono sottratti dall’ammontare della base imponibile prima del calcolo dell’imposta, le d. sono calcolate sulla base dell’imposta lorda dovuta. L’aumento del numero e delle fattispecie di d. evidenzia l’intenzione del legislatore di trasformare in d. gli oneri deducibili: in linea di principio, per quel che concerne le imposte sul reddito, questi sono più vantaggiosi per i contribuenti, in considerazione della progressività a scaglioni che caratterizza l’imposta sul reddito, ma avvantaggiano soprattutto coloro che rientrano nelle aliquote più alte, mentre hanno un effetto più mite sui destinatari delle aliquote più basse. La necessità di livellare queste differenze ha condotto il legislatore a preferire lo strumento della d. rispetto a quello dell’onere deducibile. Più in particolare, si definiscono d. soggettive quelle basate sulle situazioni personali o familiari del contribuente (per es., spese mediche, interessi passivi sui mutui, premi per le assicurazioni sulla vita, frequenza di corsi di istruzione), mentre si parla di d. oggettive con riferimento a determinate categorie o livelli di reddito, che prescindono dalla persona del contribuente.
Nel sistema tributario italiano il termine d. indica anche un altro istituto, che caratterizza il meccanismo dell’imposta sul valore aggiunto (IVA), determinandone la neutralità nelle fasi di produzione e di scambio anteriori al consumo: disciplinata dagli art. 19 e seg. del d.p.r. 633/1972, è l’operazione che consente di scomputare dall’IVA dovuta all’erario quella, dovuta o assolta, sui beni o sui servizi acquistati nell’esercizio dell’attività d’impresa, artistica o professionale. La d. è esclusa per gli acquisti afferenti a operazioni non soggette all’imposta o esenti; in quest’ultimo caso la mancata effettuazione della d. determina l’incisione IVA di un soggetto diverso dal consumatore finale.