Il codice civile non definisce il concetto civilistico di detenzione, e sul medesimo non vi è a tutt’oggi uniformità di vedute. In generale si intende per detenzione la disponibilità materiale, fondata su un titolo giuridico (ad esempio, un contratto di locazione, un contratto di comodato, un contratto di deposito non irregolare), che un soggetto (detentore) ha di una cosa appartenente ad un altro soggetto. Si distingue tra detenzione non qualificata e qualificata: nella prima ipotesi il detentore esercita il suo potere sulla cosa sotto il controllo diretto del possessore (ad esempio, un prestatore d’opera che debba riparare l’automobile altrui), il quale può ordinarne sic et simpliciter la restituzione; nella seconda il detentore è titolare di un vero e proprio diritto personale di godimento sul bene o comunque di un potere di gestione (ad esempio, l’appaltatore ha la detenzione dell’opera realizzata fino alla consegna al committente). Il detentore qualificato è ammesso ad esercitare l’azione di reintegrazione. La detenzione non giova ai fini dell’usucapione.
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