Contratto (detto anche prestito ad uso), disciplinato dagli artt. 1803-1812 c.c., col quale una parte consegna all’altra una cosa mobile o immobile affinché se ne serva per un certo tempo o per un uso determinato con l’obbligo di restituire la stessa cosa ricevuta. È un contratto reale, in quanto per la sua esistenza presuppone la consegna della cosa, ha natura essenzialmente gratuita e tale elemento lo differenzia dalla locazione. Si distingue poi dal mutuo perché può avere ad oggetto soltanto cose inconsumabili. Dà luogo a un diritto personale di godimento, quindi meramente relativo, e soltanto in relazione all’uso determinato dal contratto, con l’esclusione di concedere, senza il consenso del comodante, il godimento a terzi. L’inosservanza di tali obblighi può portare all’anticipata restituzione della cosa e al risarcimento dei danni. Non vi è, tuttavia, responsabilità per il deterioramento derivante alla cosa dall’uso normale, né per la perdita della cosa stessa dovuta a caso fortuito o comunque a causa non imputabile al comodatario, a meno che questi non abbia usato le cose in modo diverso da quello consentito. Il perimento è, però, in ogni caso a carico del comodatario, se la cosa sia stata precedentemente stimata. Le spese sostenute per servirsi della cosa, a meno che non siano straordinarie e necessarie per la conservazione della stessa, sono a carico del comodatario, il quale ha, a sua volta, diritto al risarcimento dei danni derivatigli da vizi della cosa. Alla scadenza del termine previsto deve essere effettuata la restituzione, e anche prima di tale momento se il comodante dimostri di avere urgente e imprevisto bisogno della cosa. La restituzione deve poi avvenire a ogni richiesta del comodante, se non sia stato fissato alcun termine e se questo non risulti anche in base agli usi: si parla in questo caso di precario.