Ai sensi dell’art. 8 c.p. è qualificabile politico il delitto «che offende un interesse politico dello Stato ovvero un diritto politico del cittadino. È altresì considerato delitto politico il delitto comune determinato, in tutto o in parte, da motivi politici». Tale nozione si articola in due sottofattispecie: il delitto politico in senso oggettivo, riferito cioè al bene giuridico dell’interesse politico dello Stato o di un diritto politico del cittadino; e il delitto politico in senso soggettivo, caratterizzato, invece, dalla motivazione psicologica che spinge l’autore a commettere il fatto. In particolare, perché un reato comune possa essere ritenuto soggettivamente politico è necessario che sia qualificato da un movente strettamente ed esclusivamente politico; è necessario cioè che il reo abbia agito con l’obiettivo di incidere sulla esistenza, sulla Costituzione o sul funzionamento dello Stato, ovvero per il fine di favorire o contrastare idee e tendenze politiche, sociali o religiose. In ogni caso il movente del delitto deve essere finalizzato a offendere un interesse politico dello Stato o un diritto politico del cittadino anche attraverso un reato comune. Tipico esempio è il fine di terrorismo o di eversione dell’ordinamento costituzionale previsto come circostanza aggravante per qualsiasi reato comune dalla legislazione speciale contro il terrorismo. Salvo i casi previsti dall’art. 7 c.p., la punibilità del cittadino o dello straniero che commette un delitto politico in territorio estero è oggetto della giurisdizione italiana per il principio secondo il quale il cittadino è punito anche per i reati commessi fuori del territorio nazionale secondo la legge italiana. È necessario, in particolare, che si verifichino due condizioni: la richiesta (Condizioni di procedibilità) di procedimento da parte del ministro di Giustizia e la presenza del reo nel territorio dello Stato italiano. Nel caso in cui manchi quest’ultimo presupposto, occorre la consegna del reo da parte dello Stato estero attraverso la procedura di estradizione. In tal senso è doveroso considerare che la Costituzione italiana detta specifiche garanzie in tema di estradizione, stabilendo che la stessa non è ammessa per reati politici commessi dal cittadino o dallo straniero, salvo il caso dei delitti di genocidio (art. 26, co. 2, Cost.).
EOL:Condizioni di procedibilita Condizioni di procedibilità