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Delegazione

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La delegazione è uno dei negozi mediante il quale si ottiene la modificazione del soggetto passivo di un rapporto obbligatorio preesistente. In particolare, con la delegazione un debitore (delegante) assegna al suo creditore (delegatario) un nuovo debitore (delegato), il quale viene così incaricato di pagare il debito (ricorre in questo caso lo schema della delegazione di pagamento o delegatio solvendi) ovvero di obbligarsi a pagare al delegatario (ricorre in questo caso lo schema della delegazione promissoria o delegatio promittendi). Di norma tra delegante e delegato ricorre un rapporto che consente al primo di assegnare il secondo come nuovo debitore: questo rapporto viene detto rapporto di provvista; il delegato, tuttavia, anche se debitore del delegante, non è tenuto ad accettare l’incarico, salvi gli usi diversi. Il rapporto tra delegante e delegatario è invece chiamato rapporto di valuta. Quando la delegazione si riferisce ai rapporti sottostanti, si ha la D. titolata (o causale), quando invece ne prescinde si ha la delegazione pura (o astratta). Salvo patto contrario, il delegato non può opporre al delegatario, benché questi ne fosse stato a conoscenza, le eccezioni che avrebbe potuto opporre al delegante (a meno che non sia nullo il rapporto tra delegante e delegatario) e nemmeno le eccezioni relative al rapporto tra delegante e delegatario (a meno che le parti non abbiano fatto un espresso riferimento ad esso). La delegazione può essere inoltre privativa, quando determina la liberazione del delegante, ovvero cumulativa, quando invece il delegato si affianca al debitore originario. Il creditore che abbia liberato il debitore originario non ha azione contro di lui se il nuovo debitore diviene insolvente, salvo che ne abbia fatto espressa riserva; ma se il delegato era insolvente già al tempo in cui assunse il debito, il delegante non è liberato. Il codice civile disciplina soltanto la delegazione passiva (artt. 1268 ss. c.c.), in cui il delegante è considerato nella sua posizione di debitore, ma la dottrina ha elaborato la figura della delegazione attiva (riconosciuta dalla giurisprudenza), in cui un creditore (delegante) ordina al suo debitore (delegato) di adempiere un’obbligazione verso altro creditore (delegatario), il quale è autorizzato a pretendere l’adempimento, in modo che un unico pagamento (effettuato dal delegato al delegatario) possa avere effetti solutori nei confronti di tre obbligazioni (rispettivamente, quella del delegato verso il delegante; quella del delegante verso il delegatario; quella del delegato verso il delegatario). La delegazione attiva può anche essere allo scoperto, quando il delegante non sia creditore del delegato.

Voci correlate

Accollo

Espromissione

Negozio giuridico

Rapporto giuridico

Vedi anche
Espromissione Si ha espromissione quando un soggetto (espromittente o espromissore), spontaneamente e senza che vi sia delegazione, assume l’obbligazione che il debitore (espromesso) ha nei confronti del creditore (espromissario). Di norma l’espromissione è cumulativa (o semplice), per cui l’espromittente si aggiunge ... Accollo Convenzione conclusa tra il debitore (v. Obbligazione) e un terzo, in base alla quale quest’ultimo assume il debito del primo. Può produrre effetti solo tra le parti e in questo caso il creditore rimane estraneo alla convenzione; la figura non è prevista dal Codice civile, ma è comunemente ammessa in ... Obbligazione Per obbligazione si intende un tipo particolare di obbligo caratterizzato sia dalla sua fonte (il contratto, il fatto illecito ed ogni altro atto o fatto idoneo a produrle in conformità dell’ordinamento giuridico: art. 1173 c.c.) che dal suo contenuto (patrimoniale). L’oggetto dedotto in obbligazione ... Negozio giuridico Il negozio giuridico è l’atto mediante il quale il privato è autorizzato dall’ordinamento giuridico a regolare interessi individuali nei rapporti con altri soggetti. Rientra nelle categorie degli atti giuridici, perché ha rilievo giuridico nel senso che è capace di produrre degli effetti giuridici solo ...
Tag
  • RAPPORTO GIURIDICO
  • NEGOZIO GIURIDICO
  • ESPROMISSIONE
  • CODICE CIVILE
  • OBBLIGAZIONE
Vocabolario
delegazióne
delegazione delegazióne s. f. [dal lat. delegatio -onis]. – 1. L’atto con cui si delega. In partic.: a. Nel diritto privato, forma di negozio mediante il quale un debitore (delegante) assegna al suo creditore (delegatario) un nuovo debitore...
dèlega
delega dèlega s. f. [der. di delegare]. – 1. Il delegare, e l’atto con cui si delega (con le accezioni che sono proprie di delegazione nel sign. 1). In partic., nel linguaggio polit. e amministr., il trasferimento da un organo superiore...
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