La delegazione è uno dei negozi mediante il quale si ottiene la modificazione del soggetto passivo di un rapporto obbligatorio preesistente. In particolare, con la delegazione un debitore (delegante) assegna al suo creditore (delegatario) un nuovo debitore (delegato), il quale viene così incaricato di pagare il debito (ricorre in questo caso lo schema della delegazione di pagamento o delegatio solvendi) ovvero di obbligarsi a pagare al delegatario (ricorre in questo caso lo schema della delegazione promissoria o delegatio promittendi). Di norma tra delegante e delegato ricorre un rapporto che consente al primo di assegnare il secondo come nuovo debitore: questo rapporto viene detto rapporto di provvista; il delegato, tuttavia, anche se debitore del delegante, non è tenuto ad accettare l’incarico, salvi gli usi diversi. Il rapporto tra delegante e delegatario è invece chiamato rapporto di valuta. Quando la delegazione si riferisce ai rapporti sottostanti, si ha la D. titolata (o causale), quando invece ne prescinde si ha la delegazione pura (o astratta). Salvo patto contrario, il delegato non può opporre al delegatario, benché questi ne fosse stato a conoscenza, le eccezioni che avrebbe potuto opporre al delegante (a meno che non sia nullo il rapporto tra delegante e delegatario) e nemmeno le eccezioni relative al rapporto tra delegante e delegatario (a meno che le parti non abbiano fatto un espresso riferimento ad esso). La delegazione può essere inoltre privativa, quando determina la liberazione del delegante, ovvero cumulativa, quando invece il delegato si affianca al debitore originario. Il creditore che abbia liberato il debitore originario non ha azione contro di lui se il nuovo debitore diviene insolvente, salvo che ne abbia fatto espressa riserva; ma se il delegato era insolvente già al tempo in cui assunse il debito, il delegante non è liberato. Il codice civile disciplina soltanto la delegazione passiva (artt. 1268 ss. c.c.), in cui il delegante è considerato nella sua posizione di debitore, ma la dottrina ha elaborato la figura della delegazione attiva (riconosciuta dalla giurisprudenza), in cui un creditore (delegante) ordina al suo debitore (delegato) di adempiere un’obbligazione verso altro creditore (delegatario), il quale è autorizzato a pretendere l’adempimento, in modo che un unico pagamento (effettuato dal delegato al delegatario) possa avere effetti solutori nei confronti di tre obbligazioni (rispettivamente, quella del delegato verso il delegante; quella del delegante verso il delegatario; quella del delegato verso il delegatario). La delegazione attiva può anche essere allo scoperto, quando il delegante non sia creditore del delegato.