La dazione in pagamento (o datio in solutum) consiste, in un rapporto obbligatorio, nell’esecuzione di una prestazione diversa da quella dovuta. Estingue l’obbligazione solo con il consenso del creditore (anche se la prestazione diversa sia di valore uguale o maggiore) e quando è eseguita: in mancanza di esecuzione, il debitore non è liberato e deve comunque eseguire la prestazione originaria.
Se la prestazione consiste nel trasferimento della proprietà o di un altro diritto, il debitore è tenuto alla garanzia per evizione e per i vizi della cosa secondo le norme della vendita, salvo che il creditore preferisca esigere la prestazione originaria ed il risarcimento del danno. In ogni caso non rivivono le garanzie prestate da terzi. Qualora sia invece ceduto un credito, l’obbligazione si estingue con la riscossione del credito, se non risulta una diversa volontà delle parti (artt. 1197-1198 c.c.).