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Costituzione in giudizio

Enciclopedia on line
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La costituzione in giudizio è ciò che determina l’acquisizione della qualifica di parte in senso formale per l’attore, per il convenuto e per coloro che intervengono (art. 105 ss. c.p.c.). Può aver luogo direttamente in udienza, oppure mediante deposito in cancelleria di un fascicolo – cosiddetto fascicolo di parte da inserire nel fascicolo d’ufficio che è già stato formato o che si forma contestualmente (art. 72 disp. att. c.p.c.) – nel quale è sempre inserito l’atto di costituzione: atto di citazione, ricorso o comparsa, a seconda dei casi. Salvo i casi eccezionali in cui la parte può stare in giudizio senza l’ausilio di un difensore, al momento della costituzione occorre altresì depositare la relativa procura; la parte che si costituisce per prima ha altresì l’onere di depositare la nota di iscrizione della causa al ruolo generale. Nel giudizio ordinario di cognizione, la costituzione dell’attore deve avvenire entro 10 giorni dalla notificazione dell’atto di citazione al convenuto (art. 165 c.p.c.). Quest’ultimo è tenuto a costituirsi entro 20 giorni dall’udienza indicata in citazione: in caso contrario perde la possibilità di sollevare eccezioni che non siano rilevabili d’ufficio, di proporre domanda riconvenzionale e di chiamare terzi in causa (art. 166 e 167 c.p.c.). I termini di costituzione, sia per l’attore sia per il convenuto, possono essere ridotti sino alla metà con decreto motivato del presidente del tribunale per le cause che richiedono pronta spedizione (art. 163 bis, co. 2, c.p.c.). La mancata costituzione non impedisce in linea di massima la prosecuzione del giudizio e incide sul suo esito in misura diversa a seconda del rito adottato (Contumacia. Diritto processuale civile): in ogni caso, essa è determinante al fine di stabilire i mezzi di impugnazione esperibili nei confronti della sentenza.

Voci correlate

Contumacia. Diritto processuale civile

Parte. Diritto processuale civile

Vedi anche
Citazione Atto introduttivo del processo ordinario di cognizione, con il quale l’attore propone la domanda e conviene in giudizio la controparte, invitandola a comparire in udienza nella data fissata. Svolge due funzioni principali (la cosiddetta vocatio in ius, ovvero la chiamata in giudizio del convenuto, e ... Convenuto Nel processo civile, colui contro il quale l’attore fa valere la domanda giudiziale e che, di conseguenza, viene chiamato a esercitare in condizioni di parità il suo diritto di difesa davanti al giudice. Affinché il convenuto possa preparare adeguatamente le sue difese, attraverso l’atto contrapposto ... Processo civile In generale, con il termine processo si intende il complesso delle attività e delle forme mediante le quali appositi organi prestabiliti dalla legge esercitano, con l’osservanza di determinate modalità, il potere di giurisdizione, cioè attuano nel caso concreto il comando della legge. Il processo civile, ... Domanda Atto introduttivo del processo e costitutivo di esso, con il quale si chiede al giudice l’emanazione di un provvedimento a tutela del diritto sostanziale dedotto in giudizio. Il potere di proporre la domanda è costituzionalmente garantito, poiché l’art. 24 Cost. permette a tutti di «agire in giudizio ...
Categorie
  • DIRITTO COSTITUZIONALE in Diritto
  • DIRITTO PROCESSUALE in Diritto
Tag
  • DIRITTO PROCESSUALE CIVILE
  • ATTO DI CITAZIONE
  • IMPUGNAZIONE
  • CONTUMACIA
Vocabolario
costituzióne
costituzione costituzióne (ant. constituzióne) s. f. [dal lat. constitutio -onis, der. di constituĕre «costituire»]. – 1. a. L’atto, il fatto di costituire, d’essere costituito: la c. di una società, di una cooperativa, di uno stato, di...
giudìzio
giudizio giudìzio (ant. giudìcio, iudìcio) s. m. [dal lat. iudicium, der. di iudex -dĭcis «giudice»]. – 1. a. L’attività logica del giudice, consistente nell’applicare le norme di legge al fatto da lui accertato: g. di fatto, se le questioni...
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