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Contumacia. Diritto processuale civile

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Situazione processuale della parte (attore o convenuto) che non si è costituita in giudizio.

Prima della formale dichiarazione di contumacia di una parte a opera del giudice è necessario che quest’ultimo verifichi il rispetto del principio del contraddittorio: a norma dell’art. 171, co. 3, c.p.c., la dichiarazione di contumacia deve essere fatta in prima udienza e preceduta da una serie di verifiche e controlli. In caso di contumacia dell’attore il giudice può procedere con le disposizioni di cui all’art. 187 solo nel caso in cui il convenuto ne faccia richiesta (art. 290); la dichiarazione di contumacia del convenuto presuppone la verifica della regolarità dell’atto introduttivo del giudizio e della sua notificazione (art. 291).

Al contumace deve essere notificata tutta una serie di atti (art. 292), che possono comportare conseguenze particolarmente pregiudizievoli nei suoi confronti. Il contumace può costituirsi successivamente, mediante il deposito di una comparsa, della procura e di documenti offerti in comunicazione in cancelleria, o direttamente in udienza, fino all’udienza di precisazione delle conclusioni. Al contumace che si costituisce sono precluse le attività da cui sia decaduto, anche se può disconoscere in ogni caso le scritture prodotte contro di lui (art. 293). Il contumace può essere ammesso a compiere attività che gli sarebbero precluse se dimostra che la nullità dell’atto introduttivo del giudizio (Citazione; Ricorso. Diritto processuale civile) o la sua notificazione gli ha impedito di essere a conoscenza del processo (art. 293). Normalmente la contumacia ha un significato neutro e quindi non esonera la controparte dalla prova dei fatti posti a fondamento della domanda (ficta contestatio).

Voci correlate

Costituzione in giudizio

Vedi anche
Convenuto Nel processo civile, colui contro il quale l’attore fa valere la domanda giudiziale e che, di conseguenza, viene chiamato a esercitare in condizioni di parità il suo diritto di difesa davanti al giudice. Affinché il convenuto possa preparare adeguatamente le sue difese, attraverso l’atto contrapposto ... Costituzione in giudizio La costituzione in giudizio è ciò che determina l’acquisizione della qualifica di parte in senso formale per l’attore, per il convenuto e per coloro che intervengono (art. 105 ss. c.p.c.). Può aver luogo direttamente in udienza, oppure mediante deposito in cancelleria di un fascicolo – cosiddetto fascicolo ... sapére sapére L'insieme delle conoscenze che si sono acquisite con lo studio o attraverso l'esperienza, o che comunque si possiedono. Principio del contraddittorio. Diritto processuale civile In diritto, principio fondamentale del rapporto processuale, secondo il quale il giudice, salvo che la legge non disponga altrimenti, non può statuire sopra alcuna domanda, se la parte contro la quale è stata proposta non è stata citata e non è comparsa (art. 101 Principio del contraddittorio. Diritto ...
Categorie
  • DIRITTO PROCESSUALE in Diritto
Tag
  • PRINCIPIO DEL CONTRADDITTORIO
  • COSTITUZIONE IN GIUDIZIO
Vocabolario
contumàcia
contumacia contumàcia s. f. [dal lat. contumacia, der. di contŭmax: v. contumace] (pl., raro, -cie). – 1. Nel diritto processuale penale, situazione di un imputato che, essendo stato citato in giudizio, si astiene dal comparire al dibattimento;...
processüale
processuale processüale agg. [der. di processo]. – 1. Che si riferisce al processo giudiziario: atti p.; incartamento p.; spese p.; diritto p. (e, specificando, diritto p. civile, diritto p. penale, diritto p. costituzionale, diritto p....
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