Situazione processuale della parte (attore o convenuto) che non si è costituita in giudizio.
Prima della formale dichiarazione di contumacia di una parte a opera del giudice è necessario che quest’ultimo verifichi il rispetto del principio del contraddittorio: a norma dell’art. 171, co. 3, c.p.c., la dichiarazione di contumacia deve essere fatta in prima udienza e preceduta da una serie di verifiche e controlli. In caso di contumacia dell’attore il giudice può procedere con le disposizioni di cui all’art. 187 solo nel caso in cui il convenuto ne faccia richiesta (art. 290); la dichiarazione di contumacia del convenuto presuppone la verifica della regolarità dell’atto introduttivo del giudizio e della sua notificazione (art. 291).
Al contumace deve essere notificata tutta una serie di atti (art. 292), che possono comportare conseguenze particolarmente pregiudizievoli nei suoi confronti. Il contumace può costituirsi successivamente, mediante il deposito di una comparsa, della procura e di documenti offerti in comunicazione in cancelleria, o direttamente in udienza, fino all’udienza di precisazione delle conclusioni. Al contumace che si costituisce sono precluse le attività da cui sia decaduto, anche se può disconoscere in ogni caso le scritture prodotte contro di lui (art. 293). Il contumace può essere ammesso a compiere attività che gli sarebbero precluse se dimostra che la nullità dell’atto introduttivo del giudizio (Citazione; Ricorso. Diritto processuale civile) o la sua notificazione gli ha impedito di essere a conoscenza del processo (art. 293). Normalmente la contumacia ha un significato neutro e quindi non esonera la controparte dalla prova dei fatti posti a fondamento della domanda (ficta contestatio).