È un’organizzazione di persone che promuovono il perseguimento di uno scopo altruistico mediante la raccolta pubblica di fondi (art. 39 c.c.). I comitati possono avere o no la personalità giuridica (v. Persona fisica e persona giuridica). In mancanza di questa, delle obbligazioni assunte dagli organi rappresentativi del comitato rispondono personalmente e solidalmente tutti i membri del comitato. In ogni caso della conservazione dei fondi e della loro destinazione rispondono personalmente e solidalmente gli organizzatori e coloro che assumono la gestione dei fondi raccolti. Il comitato può svolgere attività economica, ma non esercitare un’impresa commerciale. Qualora i fondi raccolti non siano sufficienti allo scopo, o questo non sia più attuabile, o, raggiunto lo scopo, si abbia un residuo di fondi, l’autorità governativa stabilisce la devoluzione dei beni, se questa non è stata disciplinata al momento della costituzione.
Persona fisica e persona giuridica