In diritto civile, l’associazione è un ente caratterizzato dall’organizzazione di più persone al fine di perseguire uno scopo comune non di lucro, anche se può talvolta svolgere un’attività economica per destinarne gli utili al conseguimento dello scopo in sé stesso non lucrativo. La libertà di associazione è riconosciuta e tutelata dall’art. 18 della Costituzione, che sancisce il diritto di associarsi liberamente senza autorizzazioni per fini non vietati ai singoli dalla legge penale (sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare). L’associazione agisce attraverso i suoi organi: l’assemblea degli associati, in cui si forma la volontà dell’ente, e gli amministratori, che costituiscono l’organo di attuazione di tale volontà e rispondono di fronte all’assemblea.
Le associazioni possono essere di due tipi: riconosciute (artt. 14-35 c.c.) e non riconosciute (artt. 36-38 c.c.).
Associazioni riconosciute. - Le associazioni riconosciute si caratterizzano in quanto hanno la personalità giuridica (v. Persona fisica e persona giuridica).
L’atto costitutivo delle associazioni riconosciute deve rivestire la forma pubblica (v. Atto pubblico) e deve contenere, insieme allo statuto, la denominazione, l’indicazione dello scopo, del patrimonio e della sede, nonché le norme sull’ordinamento e sull’amministrazione e i diritti, gli obblighi e le condizioni dell’ammissione degli associati. La qualità di associato non è trasmissibile, salvo che la trasmissione sia consentita dall’atto costitutivo o dallo statuto. L’associato può sempre recedere dall’associazione, se non ha assunto l’obbligo di farne parte per un tempo determinato; in tal caso non ha diritto al rimborso delle quote versate. L’esclusione dell’associato dall’associazione non può essere deliberata dall’assemblea che per gravi motivi, e l’associato può ricorrere all’autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno in cui gli è stata notificata la deliberazione. L’associazione si estingue, oltre che per le cause previste nell’atto costitutivo e nello statuto, quando lo scopo è stato raggiunto o è divenuto impossibile, ovvero quando tutti gli associati sono venuti a mancare.
Associazioni non riconosciute. - Le associazioni non riconosciute sono invece prive di personalità giuridica: delle obbligazioni assunte rispondono anche personalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell’associazione, per cui si dice che l’associazione non riconosciuta ha un’autonomia patrimoniale imperfetta.
Il loro ordinamento e la loro amministrazione sono regolate dagli accordi degli associati. Non hanno un patrimonio ma un fondo comune, che comprende i contributi degli associati e i beni acquistati con questi contributi (le associazioni non riconosciute possono essere proprietarie anche di beni immobili: art. 2659 c.c.).
Associazioni non riconosciute sono i partiti politici e i sindacati.
Persona fisica e persona giuridica
Lo status giuridico di consumatore: caratteristiche e singole accezioni di E. Graziuso