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Colpa. Diritto penale

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Forma di imputazione della responsabilità penale qualificata sussidiaria rispetto al dolo, perché la condotta antigiuridica che dà luogo al delitto colposo è punibile nei soli casi espressamente previsti dalla legge. L’art. 42, co. 2, c.p. stabilisce, infatti, che nessuno può essere punito per un fatto, previsto dalla legge come delitto, se non l’ha commesso con dolo, tranne nei casi di delitto preterintenzionale o colposo espressamente indicati dalla legge. Nelle contravvenzioni, invece, è indifferente che la condotta sia dolosa o colposa (art. 42, ultimo co., c.p.). Per la configurazione del delitto colposo, è necessario che la condotta sia cosciente e volontaria, che l’evento, salvo determinati casi, non sia voluto e che il fatto sia imputabile all’agente per negligenza (intesa come errore di valutazione nel compimento di un’attività), per imprudenza (identificabile nell’errore di attuazione di una data attività) o per imperizia (qualificabile come negligenza o imprudenza propria di chi compie atti che presuppongono la conoscenza di regole tecniche ma non le rispetta per ignoranza o inettitudine). Se l’obbligo di diligenza, prudenza o perizia ha le sue fonti in cosiddette regole sociali, non previste in alcun tipo di norme, si configura la colpa generica; se, invece, l'evento viene posto in essere in violazione di leggi, regolamenti, ordini e discipline dal contenuto precauzionale, si configura la colpa specifica. In entrambi i casi il fondamento della colpa risiede nell’inosservanza di regole cautelari il cui rispetto avrebbe impedito il verificarsi dell’evento. Il contenuto di tali regole può consistere in un obbligo di astensione, in un obbligo di adozione delle misure cautelari richieste nel caso specifico, nell’obbligo di preventiva informazione o in un obbligo di controllo sull’operato altrui da parte di chi riveste una posizione gerarchicamente sovraordinata. Prevedibilità ed evitabilità dell’evento sono i criteri fondamentali per stabilire il nesso causale tra la condotta colposa dell’agente e l’evento stesso. La prevedibilità si identifica nella possibilità per l’agente di rappresentare nella sua mente l’evento dannoso come conseguenza di una certa azione od omissione; essa va valutata in concreto secondo un giudizio di prognosi postuma basato sul parametro normativo del cosiddetto ‘agente modello’, rapportato alle conoscenze specifiche del soggetto agente nella realtà. L’evitabilità consiste invece nell’effettiva possibilità di evitare l’evento dannoso o pericoloso oggetto delle regole precauzionali. Qualora l’agente, pur rappresentandosi l’eventualità che il fatto si verifichi, ne escluda la reale possibilità e non si astenga dal porre in essere la condotta vietata, si ha colpa cosciente; se invece non prende in considerazione il verificarsi dell’evento, nemmeno a livello di rappresentazione, si ha colpa incosciente. Si parla, infine, di colpa impropria quando l’agente ha voluto l’evento non con dolo, ma per errore sul fatto di reato (art. 47 c.p.), per eccesso nella rappresentazione di una causa di giustificazione (art. 55 c.p.), o per erronea supposizione di circostanze di esclusione della pena (art. 59, ultimo co., c.p.).

La colpa professionale. - Una particolare forma di colpa è quella del professionista che commette un illecito penale nell’esercizio della sua attività. In merito ai criteri di individuazione e imputazione, parte della dottrina sostiene che anche questo tipo di colpa debba essere valutato alla stregua dei parametri generali di negligenza, imprudenza e imperizia (ex art. 43 c.p.), con possibile rilevanza penale della colpa lieve. Un diverso orientamento afferma, invece, l’applicabilità, anche in sede penale, dell’art. 2236 c.c. il quale prevede che il professionista possa rispondere essenzialmente per imperizia e solo per colpa colpa grave. Fondamento di questa tesi è la salvaguardia della discrezionalità tecnica del professionista rispetto a situazioni complesse che richiedono anche l’assunzione di rischi; tipico in tal senso è l’esempio dell’attività medico-chirurgica.

Voci correlate

EOL:ContravvenzioneContravvenzione

Dolo. Diritto penale

Approfondimenti di attualità

I limiti temporali all'analisi del dolo e della colpa nel giudizio sulla riparazione di Claudio Papagno

Difesa legittima putativa determinata da colpa. Note giuridiche ed antropologiche di Margherita Basile

Vedi anche
Dolo. Diritto penale Elemento soggettivo del reato. È previsto in generale per i delitti (art. 42, comma 2 e 3, c.Dolo. Diritto penale), salvo le ipotesi di responsabilità colposa, preterintenzionale e oggettiva espressamente disposte dalla legge, e in alternativa alla colpa per le contravvenzioni (art. 42, ult. co., c.Dolo. ... colpa diritto 1. Diritto civile La lesione di un interesse giuridicamente tutelabile implica di regola responsabilità, sia se è prodotta dolosamente sia se è cagionata per colpa (art. 2043 colpacolpa). In tale settore del diritto la colpa assume maggiore rilevanza rispetto al dolo perché per il perfezionamento ... Reato Fatto umano tipico (ovvero conforme a una fattispecie penale incriminatrice), antigiuridico e colpevole a cui è ricollegabile una sanzione penale. I reati si distinguono in delitti e contravvenzioni a seconda del tipo di pena per essi stabilita. Ergastolo, reclusione e multa sono le sanzioni afferenti ... diritto penale Parte del diritto pubblico che disciplina i fatti costituenti reato. In particolare, complesso delle norme contenute nel codice penale e nelle leggi speciali, che individuano le fattispecie di reato determinandone le relative sanzioni, consistenti in pene (detentive o pecuniarie) e misure di sicurezza, ...
Categorie
  • DIRITTO PENALE E PROCEDURA PENALE in Diritto
Tag
  • DELITTO PRETERINTENZIONALE
  • RESPONSABILITÀ PENALE
  • COLPA COSCIENTE
  • ILLECITO PENALE
  • CONTRAVVENZIONI
Vocabolario
cólpa
colpa cólpa s. f. [lat. cŭlpa]. – 1. a. In genere, ogni azione o omissione che contravviene a una disposizione della legge o a un precetto della morale, o che per qualsiasi motivo è riprovevole o dannosa; anche, la responsabilità che ne...
penale
penale agg. e s. f. [dal lat. poenalis «che concerne la pena, il castigo», der. di poena «pena»]. – 1. agg. a. Che riguarda le pene giudiziarie, o le norme che le prevedono, o i fatti giuridici da cui possono conseguire: diritto p., il...
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