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Azione collettiva a tutela di consumatori e utenti disciplinata dall’articolo 140 bis del Codice del consumo (d. legisl. 206/2005), introdotto nel nostro ordinamento dalla l. 244/2007. Come delineato dal legislatore italiano, l’istituto presenta molteplici profili di originalità rispetto ai modelli di azione collettiva adottati presso altri ordinamenti, per es. quello degli Stati Uniti o della Germania. L’art. 140 bis prevede, infatti, la possibilità di far valere con un’unica azione e in un unico giudizio le pretese individuali (risarcitorie e restitutorie) a contenuto omogeneo, isomorfo, di consumatori e utenti che, trovando origine da un’unica condotta illecita, richiedono, per la loro valutazione, la risoluzione della medesima questione (di fatto e/o di diritto) di rilevanza collettiva. Questa azione è esperibile da parte di enti rappresentativi individuati ex lege ai sensi dei co. 1 e 2 dell’art. 140 bis; possono, infatti, accedere al rimedio de quo le associazioni di cui al co. 1 dell’art. 139 del Codice del consumo e le associazioni e i comitati che siano adeguatamente rappresentativi degli interessi collettivi fatti valere. L’ente che agisce, quindi, non è né un rappresentante né un legittimato straordinario rispetto ai diritti soggettivi dei singoli consumatori che si assume essere stati lesi da un comportamento plurioffensivo del professionista. Tale ente è semplicemente portatore dell’interesse collettivo della categoria dei consumatori, aderenti all’azione mediante un meccanismo di opt in, al risarcimento del danno e/o alla restituzione di somme; interesse sorto nell’ambito di rapporti giuridici relativi a contratti stipulati per moduli e formulari (art. 1342 c.c.), illeciti extracontrattuali, pratiche commerciali scorrette o comportamenti anticoncorrenziali.

L’azione va proposta innanzi al tribunale del luogo in cui ha sede l’impresa e verrà poi decisa da quest’ultimo in composizione collegiale. Il procedimento collettivo, risarcitorio o restitutorio, si articola essenzialmente in due fasi. La prima, cosiddetta ‘dell’an debeatur’, è funzionale all’accertamento della sussistenza della responsabilità dell’impresa convenuta e può concludersi con il rigetto della domanda oppure con il suo accoglimento. In quest’ultimo caso, il giudice può anche determinare la somma minima da corrispondere a ciascun consumatore o utente, oppure limitarsi a rinviare allo stadio successivo ogni statuizione riguardante la quantificazione della misura dell’obbligazione risarcitoria. La seconda fase, cosiddetta ‘del quantum debeatur’, è invece finalizzata alla fissazione dell’ammontare del risarcimento spettante ai singoli aderenti ed è, quindi, meramente eventuale in quanto subordinata al previo accertamento della responsabilità dell’impresa convenuta. Con riferimento a quest’ultimo aspetto, dalla norma del Codice del consumo viene altresì stabilita un’articolata procedura, che prevede la costituzione di una camera di conciliazione, volta a favorire la definizione, in via amichevole, delle controversie individuali di completamento, concernenti la liquidazione del danno e la restituzione delle somme da corrispondere ai singoli consumatori o utenti.

Approfondimenti:

Lo status giuridico di consumatore: caratteristiche e singole accezioni di Emilio Graziuso

I primi passi dell'azione di classe a tutela dei consumatori di Angelo Danilo De Santis

Vedi anche
Associazione In diritto civile, l’associazione è un ente caratterizzato dall’organizzazione di più persone al fine di perseguire uno scopo comune non di lucro, anche se può talvolta svolgere un’attività economica per destinarne gli utili al conseguimento dello scopo in sé stesso non lucrativo. La libertà di associazione ... terrorismo L’uso di violenza illegittima, finalizzata a incutere terrore nei membri di una collettività organizzata e a destabilizzarne o restaurarne l’ordine, mediante azioni quali attentati, rapimenti, dirottamenti di aerei e simili. diritto 1. Diritto internazionale Nel diritto internazionale contemporaneo ... liberalismo Movimento di pensiero e di azione politica che riconosce all’individuo un valore autonomo e tende a limitare l’azione statale in base a una costante distinzione di pubblico e di privato. 1. Le origini Le premesse del pensiero liberale si trovano nella storia europea a partire dal Rinascimento e dalla ... economia Complesso delle risorse (terre, materie prime, energie naturali, impianti, denaro, capacità produttiva) e delle attività rivolte alla loro utilizzazione, di una regione, uno Stato, un continente, il mondo intero. Anche uso razionale del denaro e di qualsiasi mezzo limitato, che mira a ottenere il massimo ...
Categorie
  • DIRITTO PRIVATO in Diritto
Tag
  • CODICE DEL CONSUMO
  • DIRITTI SOGGETTIVI
  • AZIONE COLLETTIVA
  • OBBLIGAZIONE
  • STATI UNITI
Altri risultati per class action
  • Azione collettiva
    WebTv
    Per azione collettiva si intende quel particolare strumento processuale in base al quale, in presenza di diritti omogenei fra di loro e facenti capo a soggetti diversi ma individuabili come gruppo o classe, si possa avere la tutela di questi diritti
  • azione collettiva (ingl. collective action)
    Dizionario di Economia e Finanza (2012)
    Andrea Giussani azione collettiva (ingl. collective action) Diritto a conseguire dal giudice un provvedimento di merito di portata superindividuale, a tutela di interessi collettivi o diffusi, oppure di diritti individuali omogenei (ossia sorti per effetto della medesima azione, omissione o condotta ...
Vocabolario
class action
class action ‹klàas ä′kšën› locuz. ingl. [propr. «azione (action) di classe (class)»] (pl. class actions ‹… ä′kšën∫›), usata in ital come s. f. – Azione legale collettiva intrapresa da singoli gruppi di consumatori, vittime di raggiri,...
action-thriller
action-thriller (action thriller), loc. s.le m. inv. Thriller che presenta anche elementi caratteristici dei film d’azione. ◆ Molti capi delle major sono [...] d’accordo nel tagliare la produzione di «action-thriller» destinati al piccolo...
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