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Cessione del credito

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Contratto mediante il quale il creditore (cedente) trasferisce con il solo consenso legittimamente manifestato il diritto di credito a un terzo (art. 1260 c.c.). La legge disciplina tale figura come schema parziale di negozio. In concerto, pertanto, esistono la cessione a titolo oneroso, a titolo gratuito, in funzione di pagamento, a scopo di garanzia (v. Causa del negozio giuridico). La cessione può avere a oggetto qualsiasi credito, purché non ne sia vietato il trasferimento e abbia natura non strettamente personale. L’eventuale esclusione pattizia della cedibilità del credito non è, tuttavia, opponibile al cessionario se non si prova che egli ne era a conoscenza al momento della cessione. Per l’efficacia della cessione tra cedente e cessionario non è necessario il consenso del debitore (ceduto), ma il cedente, se la cessione avviene a titolo oneroso, è tenuto a garantire solo l’esistenza del credito (nomen verum), non già la solvibilità del debitore (nomen bonum), a meno che non abbia assunto espressamente anche tale garanzia. Il credito si trasferisce con tutte le garanzie e i privilegi dai quali era assistito. Rispetto al ceduto, la cessione ha effetto soltanto quando egli l’abbia accettata o gli sia stata notificata. Tuttavia, anche prima della notificazione, il debitore che paga al cedente non è liberato se il cessionario prova che il debitore era a conoscenza dell’avvenuta cessione. Se il cedente ha compiuto più atti di cessione a diverse persone, prevarrà quella c. che sia stata notificata per prima al debitore o che questi abbia accettato per prima con atto di data certa (art. 1260 c.c.).

Cessione del credito a scopo di garanzia. - La cessione del credito a scopo di garanzia è attuata dal creditore cedente a un terzo cessionario al fine di garantire l’adempimento di un debito. L’istituto, inizialmente disciplinato in talune leggi speciali per garanzie particolari (per es., l. n. 958/1949; l. n. 968/1953 ecc.), ha avuto al di fuori di queste fattispecie una notevole diffusione, giustificata dal fatto che sovente nella pratica degli affari un soggetto imprenditore, pur titolare di crediti verso terzi (per es., non ancora esigibili), debba fronteggiare un’esigenza di liquidità e richieda un finanziamento offrendo in garanzia detti crediti. La figura viene considerata come ammissibile (d.lgs. n. 170/2004), in quanto non solo la garanzia è causa idonea al trasferimento di un diritto, ma anche perché non sussistono, almeno di regola, quelle ipotesi di abuso, in senso ampio, che sono a fondamento del divieto del patto commissorio.

Voci correlate

Contratto

Garanzia. Diritto civile

Vedi anche
garanzia Predisposizione di un mezzo idoneo ad assicurare l’adempimento di un’obbligazione, l’esercizio di una funzione o, in genere, l’osservanza di un precetto legislativo o di un determinato impegno. 1. Diritto privato Con il termine garanzia si intende in genere ogni mezzo tendente ad assicurare al creditore ... Pegno Diritto reale di garanzia che ha per oggetto i beni mobili non registrati (per i beni mobili registrati si ha l’ipoteca), le universalità di mobili, i crediti e gli altri diritti aventi per oggetto beni mobili. Deriva generalmente dal contratto cosiddetto di pegno stipulato tra il creditore (pignoratizio) ... Obbligazione Per obbligazione si intende un tipo particolare di obbligo caratterizzato sia dalla sua fonte (il contratto, il fatto illecito ed ogni altro atto o fatto idoneo a produrle in conformità dell’ordinamento giuridico: art. 1173 c.c.) che dal suo contenuto (patrimoniale). L’oggetto dedotto in obbligazione ... Negozio giuridico Il negozio giuridico è l’atto mediante il quale il privato è autorizzato dall’ordinamento giuridico a regolare interessi individuali nei rapporti con altri soggetti. Rientra nelle categorie degli atti giuridici, perché ha rilievo giuridico nel senso che è capace di produrre degli effetti giuridici solo ...
Categorie
  • DIRITTO CIVILE in Diritto
Tag
  • PATTO COMMISSORIO
  • DIRITTO CIVILE
  • CREDITORE
Altri risultati per Cessione del credito
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    Enciclopedia Italiana - II Appendice (1948)
    Il cod. civ. del 1865 trattava delle "cessioni dei crediti o di altri diritti" negli articoli 1538-1548, che seguivano immediatamente le norme relative alla compravendita e ciò in considerazione del fatto che la cessione può avere, o per lo più ha, medesima causa che è propria delle vendite (trasferimento ...
Vocabolario
star del crédere
star del credere star del crédere locuz., usata come s. m. – Formula con cui nel linguaggio giur. viene indicata l’obbligazione che, in virtù di patto o di uso, il commissionario assume di rispondere nei confronti del committente per l’esecuzione...
cessióne
cessione cessióne s. f. [dal lat. cessio -onis, der. di cedĕre «cedere»]. – Atto con cui si cede ad altri un bene materiale o immateriale. Il termine è particolarmente usato in diritto per indicare istituti diversi, che hanno in comune...
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