• Istituto
    • Chi Siamo
    • La nostra storia
  • Magazine
    • Agenda
    • Atlante
    • Il Faro
    • Il Chiasmo
    • Diritto
    • Il Tascabile
    • Le Parole Valgono
    • Lingua italiana
    • WebTv
  • Catalogo
    • Le Opere
    • Bottega Treccani
    • Gli Ebook
    • Le Nostre Sedi
  • Scuola e Formazione
    • Portale Treccani Scuola
    • Formazione Digitale
    • Formazione Master
    • Scuola del Tascabile
  • Libri
    • Vai al portale
  • Arte
    • Vai al portale
  • Treccani Cultura
    • Chi Siamo
    • Come Aderire
    • Progetti
    • Iniziative Cultura
    • Eventi Sala Igea
  • ACQUISTA SU EMPORIUM
    • Arte
    • Cartoleria
    • Design & Alto Artigianato
    • Editoria
    • Idee
    • Marchi e Selezioni
  • Accedi
    • Modifica Profilo
    • Treccani X

Causa del negozio giuridico

Enciclopedia on line
  • Condividi

Intesa da alcuni in senso soggettivo come l’ultimo motivo determinante della volizione negoziale, viene rappresentata oggi dalla dottrina prevalente quale la ragione e la funzione economico-sociale del negozio, quindi in senso oggettivo è nettamente distinta dallo scopo individuale che spinge il soggetto (o i soggetti) al negozio stesso (motivo). In questo senso si distingue anche dagli altri elementi essenziale del negozio: sia dall’oggetto (v. Oggetto del negozio giuridico), sia dall’intento. Nella sua più coerente formulazione la causa vale a identificare il tipo negoziale, ma nella dottrina sembra prevalere una tendenza contraria; si osserva che spesso negozi giuridici hanno identità di funzione e pertanto sono qualificabili solo in termini di struttura. La causa è illecita quando è contraria a norme imperative, ordine pubblico e buon costume; tale illiceità rende nullo il negozio (art. 1343 c.c.). Si ritiene che la causa possa essere illecita solo nei negozi atipici, essendo determinata in quelli tipici dalla legge. Ciò non esclude che un determinato tipo negoziale, e specificamente contrattuale, possa essere, per così dire, piegato a svolgere concretamente una funzione illecita, il che avviene soprattutto mediante collegamento negoziale. Si ritiene che non vi sia vera e propria illiceità della causa nelle altre ipotesi che sembrano essere riportate sotto tale concetto dal codice, e cioè nel caso del negozio in frode alla legge (v. Negozio giuridico) e in quello dell’illiceità del motivo determinante (v. Motivi. Diritto civile).

Voci correlate

Accordo. Diritto civile

Autonomia privata

Contratto

Forma degli atti

Negozio giuridico

Oggetto del negozio giuridico

Approfondimenti di attualità

La causa del contratto tra “funzione economico-sociale” e “sintesi degli interessi individuali delle parti" di Alessandro Galati

Vedi anche
essenza In filosofia, la natura propria e immutabile delle cose. ● Alla substantia, che è la realtà individuale nella sua autonoma esistenza e sussistenza, l’essentia si contrappone come la forma generale, come l’εἶδος platonico che ne costituisce la natura universale. All’essenza viene quindi attribuita realtà ... Negozio giuridico Il negozio giuridico è l’atto mediante il quale il privato è autorizzato dall’ordinamento giuridico a regolare interessi individuali nei rapporti con altri soggetti. Rientra nelle categorie degli atti giuridici, perché ha rilievo giuridico nel senso che è capace di produrre degli effetti giuridici solo ... Autonomia privata L’autonomia privata costituisce un concetto fondamentale del diritto: in generale, è il potere dei privati di regolare liberamente i propri interessi e di decidere della propria sfera giuridica, nel rispetto dei limiti e degli obblighi stabiliti dall’ordinamento. In base al rapporto tra soggetto privato ... órdine pùbblico órdine pùbblico Condizione di quiete, rispetto delle leggi e delle istituzioni, controllo delle tensioni sociali e politiche. L'ordinamento positivo italiano considera l'ordine pubblico ordine pubblico come limite estrinseco al riconoscimento giuridico delle varie manifestazioni dell'autonomia privata, ...
Categorie
  • DIRITTO CIVILE in Diritto
Tag
  • AUTONOMIA PRIVATA
  • ORDINE PUBBLICO
  • DIRITTO CIVILE
Vocabolario
negòzio
negozio negòzio s. m. [dal lat. negotium «attività, occupazione, affare, traffico», comp. di nec «né» e otium «ozio, inazione, riposo dall’attività e dagli affari»]. – 1. a. letter. Attività, occupazione in genere: Chi dietro a ‘iura’ ......
negozio-bandiera
negozio-bandiera (negozio bandiera), loc. s.le m. Negozio che costituisce la vetrina di rappresentanza di una catena commerciale o di un settore produttivo, e un punto di lancio delle loro vendite. ◆ Le vendite [di Gucci] nelle destinazioni...
  • Istituto
    • Chi Siamo
    • La nostra storia
  • Magazine
    • Agenda
    • Atlante
    • Il Faro
    • Il Chiasmo
    • Diritto
    • Il Tascabile
    • Le Parole Valgono
    • Lingua italiana
    • WebTv
  • Catalogo
    • Le Opere
    • Bottega Treccani
    • Gli Ebook
    • Le Nostre Sedi
  • Scuola e Formazione
    • Portale Treccani Scuola
    • Formazione Digitale
    • Formazione Master
    • Scuola del Tascabile
  • Libri
    • Vai al portale
  • Arte
    • Vai al portale
  • Treccani Cultura
    • Chi Siamo
    • Come Aderire
    • Progetti
    • Iniziative Cultura
    • Eventi Sala Igea
  • ACQUISTA SU EMPORIUM
    • Arte
    • Cartoleria
    • Design & Alto Artigianato
    • Editoria
    • Idee
    • Marchi e Selezioni
  • Accedi
    • Modifica Profilo
    • Treccani X
  • Ricerca
    • Enciclopedia
    • Vocabolario
    • Sinonimi
    • Biografico
    • Indice Alfabetico

Istituto della Enciclopedia Italiana fondata da Giovanni Treccani S.p.A. © Tutti i diritti riservati

Partita Iva 00892411000

  • facebook
  • twitter
  • youtube
  • instagram
  • Contatti
  • Redazione
  • Termini e Condizioni generali
  • Condizioni di utilizzo dei Servizi
  • Informazioni sui Cookie
  • Trattamento dei dati personali