Negozio giuridico, introdotto nel diritto italiano dal codice civile del 1942, attraverso cui si opera il trasferimento di un rapporto contrattuale nella sua interezza. Tale trasferimento può avvenire su iniziativa di una qualsiasi delle parti che hanno dato vita al contratto, ma occorre: a) che da questo derivino obbligazioni corrispettive; b) che queste ultime non siano ancora state eseguite; c) che l’altra parte vi consenta. L’istituto dà dunque luogo a un negozio plurilaterale, a formare il quale occorrono le volontà di cedente, cessionario e ceduto. Quest’ultimo può dare il proprio consenso successivamente all’accordo fra cedente e cessionario, e allora la cessione è immediatamente efficace nei suoi confronti; ovvero preventivamente, nel qual caso occorre che gli venga data comunicazione del perfezionamento del negozio. La comunicazione non è necessaria se il ceduto abbia prestato preventivamente il proprio consenso in un documento nel quale sia stata inserita la clausola all’ordine, essendo sufficiente la girata del documento per perfezionare la cessione. Con la cessione il cedente viene liberato dalle proprie obbligazioni nei confronti del ceduto, subentrando al suo posto, anche in queste, il cessionario. Il cedente dovrà garantire al cessionario soltanto la validità del contratto, ma può assumere anche la garanzia dell’adempimento, rispondendo allora come un fideiussore (artt. 1406 ss. c.c.).