Contratto con il quale il debitore incarica i suoi creditori o alcuni di essi di liquidare tutte o alcune sue attività e di ripartire tra loro il ricavato in soddisfacimento dei loro crediti. La ratio di questo contratto riposa nell’intento comune a debitore e creditori di evitare i tempi e i costi delle procedure esecutive. La cessione dei beni ai creditori, disciplinata dal Codice civile (artt. 1977-1986), è soggetta all’onere di forma scritta a pena di nullità. Il debitore perde il potere di disporre dei beni ceduti ma, in assenza di patto contrario, è liberato verso i creditori solo dal giorno in cui essi ricevono la parte loro spettante sul ricavato della liquidazione e nei limiti di quanto hanno ricevuto. I creditori cessionari devono agire secondo le regole del contratto di mandato e il debitore ha diritto di controllare la gestione e di averne il rendiconto alla fine della liquidazione, o alla fine di ogni anno se la gestione dura più di un anno. La cessione è annullabile se il debitore, avendo dichiarato di cedere tutti i suoi beni, ha dissimulato parte notevole di essi, ovvero se ha occultato passività o ha simulato passività inesistenti.